Agevolazioni

Esonero contributivo per gli under 36, arrivano le istruzioni dell’Inps

I chiarimenti su assunzioni e trasformazioni effettuatedal 1° luglio al 31 dicembre. Via libera all’incentivodopo l’autorizzazione della Ue

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Via libera dall’Inps all’applicazione dell’esonero contributivo previsto all’articolo 1, comma 297, della legge 197/22 (Bilancio 2023). Con la circolare 57, pubblicata ieri, l’Istituto – dopo aver incassato l’autorizzazione della Commissione europea - detta le regole cui devono attenersi i datori di lavoro per fruire delle relative agevolazioni.

Si tratta della possibilità di avvalersi dell’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Combinando quest’ultima autorizzazione Ue con le altre che si sono succedute nel tempo, tutto l’anno 2023 risulta coperto. Sono dunque, agevolate le assunzioni dei giovani che non hanno compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni), mediante un esonero contributivo, nella misura del 100% dei contributi a carico del datore (premio Inail escluso), entro il tetto di 8mila euro annui (riproporzionato per i part time), per 36 mesi elevati a 48 in alcune regioni del meridione.

L’incentivo è concesso anche in caso di trasformazione dei contratti a termine riferiti ai medesimi soggetti. Sono esclusi dalla facilitazione le assunzioni di dirigenti, di apprendisti, di lavoratori intermittenti e di domestici. In linea generale possono accedervi tutti i datori di lavoro privati, escluse le imprese del settore finanziario che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani che non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni). Va, tuttavia, tenuto presente che nella circolare l’Inps sofferma l’attenzione sul secondo semestre 2023. Per i datori l’agevolazione consiste nel non versare i contributi a proprio carico nel limite massimo d’importo pari a 8mila euro annui rapportabili a mese. Conseguentemente, ogni mese la facilitazione si attesta in misura pari a 666,66 euro, vale a dire un dodicesimo di 8mila euro. Se l’assunzione o la trasformazione avvengono in corso di mese, il rateo va calcolato applicando, per ogni giornata, l’importo di 21,50 euro, corrispondente a un trentunesimo di 666,66 euro. Per avere l’aiuto, l’azienda deve rispettare i principi di cui all’articolo 31, del Dlgs 150/2015.

Nella circolare l’Inps illustra le modalità di indicazione dell’agevolazione nel flusso UniEmens cui dovranno adeguarsi gli standard delle procedure informatiche di elaborazione delle paghe. Come già precisato in passato a proposito di altri incentivi, l’Istituto ricorda che non tutti i contributi sono esonerabili e riporta nel documento un elenco della contribuzione cui l’esonero non risulta applicabile.

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