Agevolazioni

Esonero dal contributo addizionale Cig annotato nel registro aiuti di Stato

Fruibile l’agevolazione relativa al periodo marzo-maggio 2022

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

I datori di lavoro appartenenti ai settori della siderurgia, del legno, della ceramica, dell’automotive e dell’agroindustria, che hanno richiesto trattamenti di integrazione salariare (Cigo e Cigs) dal 22 marzo al 31 maggio 2022, in base all’articolo 11 del Dl 21/2022, potranno recuperare l’eventuale contributo addizionale pagato inviando flussi uniemens regolarizzativi. Lo ha reso noto l’Inps con il messaggio 1022/2023. Il regime di esonero, infatti, notificato alla Commissione europea in quanto aiuto di Stato, ha ricevuto il via libera con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022.

Per la fruizione dell’agevolazione, l’autorizzazione comunitaria prevede limiti e condizioni tra cui, in particolare, rilevano le soglie massime complessivamente fruibili da ciascuna impresa, che – a vario titolo (aiuti fiscali, contributivi...) - non devono superare 2 milioni di euro; per le aziende della produzione primaria di prodotti agricoli, invece, il tetto è 250.000 euro. Vale, altresì, la pena di rammentare che per questo esonero è previsto uno stanziamento pari a 34,4 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa.

Come sottolineato dall’istituto di previdenza, atteso che l’esonero del Dl 21/2022 è riferito a interventi che riguardano solamente la cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) e non i fondi di solidarietà bilaterali o il Fis, l’agevolazione sarà determinata in misura pari al 9%, 12% o 15% della retribuzione persa dai lavoratori in relazione all’utilizzo della Cig da parte delle imprese nel quinquennio mobile.

L’Inps precisa, altresì, che, in considerazione della natura di aiuto di Stato dell’esonero, sarà tenuta ad annotare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), al fine del controllo e del rispetto dei massimali concedibili.

Analoga registrazione sarà eseguita con riferimento all’esonero dal contributo addizionale per i trattamenti di sostegno al reddito introdotti, nel trimestre 1° gennaio–31 marzo 2022, dal Dl 4/2022. In questo caso, trattandosi di misure di sostegno che hanno riguardato trasversalmente svariati settori produttivi e di servizi, diversamente tutelati (Cigo, Cigs, Fis, fondi di solidarietà bilaterali), nel messaggio l’istituto riporta le varie aliquote di riferimento utili a calcolare l’esonero che può trovare applicazione nel limite di spesa di 104,7 milioni di euro per il 2022. Ricordiamo che la decisione C(2022) 4611 final del 7 luglio 2022, con cui la Commissione europea ha dato il via libera alle misure del Dl 4/2022, ha previsto una data ultima (30 giugno 2022) entro cui possono trovare applicazione gli aiuti concessi in relazione alla comunicazione relativa al cosiddetto temporary framework.

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