Previdenza

Estesa la mobilità in deroga ai senza Naspi e nelle aree di crisi

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Anche nel 2019 aziende e lavoratori potranno contare sugli ammortizzatori in deroga. La legge di bilancio 2019 si occupa di Cig e mobilità in deroga in più punti. Con i commi da 251 a 253 dell’articolo 1 prevede, infatti, la concessione della mobilità in deroga anche per i lavoratori che hanno beneficiato della cassa integrazione in deroga nel periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e che non si trovano nelle condizioni per accedere alla Naspi (ad esempio perché non possono contare su 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione).

Il trattamento in deroga potrà avere una durata massima di 12 mesi e i beneficiari saranno soggetti a misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al ministero del lavoro e all’Anpal. La concessione dell’indennità avverrà nei limiti delle risorse residue disponibili per le politiche del lavoro e l’occupazione delle singole Regioni, con conseguente inevitabile differenza nella fruibilità della misura, in considerazione delle disponibilità finanziarie di ciascun ente.

La disciplina che regolamenterà la concessione della mobilità in deroga sarà contenuta in un decreto interministeriale (Lavoro-Economia).

Con un secondo intervento (comma 282), per garantire i piani di recupero occupazionale dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, nonché per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna,si prevede la facoltà, per le Regioni interessate, di utilizzare sia le restanti risorse finanziarie già stanziate in precedenza, sia ulteriori 117 milioni di euro messi a disposizione dalla legge di bilancio, da ripartire proporzionalmente in base alle singole esigenze delle Regioni per finanziare gli strumenti in deroga.

Con riguardo alle aree di crisi industriale complessa va ricordato che il quadro normativo in materia di mobilità in deroga va armonizzato con quanto previsto dal recente decreto fiscale (Dl 119/2018) che ha esteso la platea di lavoratori, occupati in imprese operanti in queste zone, cui può essere concessa l’indennità.

In particolare, l’articolo 25 bis del decreto ha previsto l’accesso alla mobilità in deroga anche ai lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, a condizione dell’applicabilità agli stessi delle misure di politica attiva individuate con apposito piano regionale.

Vale la pena di rammentare che il medesimo trattamento in deroga può essere riconosciuto - prescindendo dall’applicazione dei criteri restrittivi contenuti nel Dm 83473/2014 - anche ai lavoratori che hanno cessato l’attività in queste aree nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2018, in relazione a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 142, legge 205/2017).

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