Eventi sismici 2016 e 2017, istruzioni per il posticipo della ripresa dei pagamenti dei premi Inail
Con circolare Inail numero 28 del 18 ottobre 2019, l'Istituto definisce il nuovo termine per il pagamento dei premi assicurativi che risultavano sospesi per effetto degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Per effetto di quanto previsto dalle modifiche apportate alla legge 229/2016 dal decreto legge 111/2019, gli adempimenti ed i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria che risultano sospesi, sono effettuati entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Tali disposizioni di sospensione dei pagamenti trovano applicazione anche nei confronti di aziende o lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma.
Tanto premesso, con la circolare28/2019, l'Inail recepisce il dettato normativo e dispone quindi quanto segue:
- il soggetto che intende fruire di pagamento rateale, così come sopra inteso, deve presentare via pec una specifica domanda alla sede Inail competente, utilizzando un apposito modello allegato alla circolare;
- in presenza di rateazione, l'importo di ogni rata non può essere inferiore a 50,00 euro;
- il primo pagamento deve essere effettuato entro il 15 gennaio 2020 e quelli successivi entro il giorno 15 di ogni mese;
- se la scadenza per il pagamento di una rata cade in giornata festiva, il pagamento è posticipato al giorno immediatamente successivo purchè non festivo;
- la rateazione può essere estinta in qualsiasi momento, con pagamento in unica soluzione del residuo debito dovuto;
- entro il 15 gennaio 2020 devono essere riadeguati i piani di ammortamento di eventuali rateazioni in essere ai sensi della legge 338/1889 e tutte le rate sospese devono essere saldate unitamente alla prima rata corrente;
- il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato con modello F24 indicando nella sezione "Altri enti previdenziali ed assicurativi" il numero di riferimento ed il codice di esposizione indicati nell'allegato 2 alla predetta circolare, in relazione al periodo di sospensione che si intende sanare.