Rapporti di lavoro

Extra in busta paga per le ore di lavoro notturno e gli straordinari festivi

Importo pari al 15% delle retribuzioni spettanti ai dipendenti del settore turistico, ricettivo, termale

di Barbara Massara

Per sopperire alla mancanza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario festivo e notturno dal 1° giugno al 21 settembre 2023 è riconosciuto dal datore di lavoro un trattamento integrativo speciale non imponibile pari al 15% delle medesime retribuzioni.

Lo prevede l’articolo 39-bis inserito nel decreto legge 48/2023 attraverso un emendamento approvato dalla decima commissione del Senato che riserva il beneficio ai lavoratori dipendenti del settore privato del turismo e degli stabilimenti termali che, nel corso del 2022, abbiano ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Il Governo ha scelto di incrementare il netto della busta paga, riconoscendo un somma denominata «trattamento integrativo speciale», erogata dal sostituto in favore di coloro che abbiano effettuato prestazioni di lavoro notturno e di straordinario festivo nel periodo 1° giugno -21 settembre 2023, calcolata in misura pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per le medesime prestazioni extra.

Tale credito presenta quindi una struttura e forma che richiama per molti aspetti quella del trattamento integrativo introdotto dall’articolo 1 del Dl 3/2020, ma presenta una natura speciale, in quanto riservato ai dipendenti di un settore e direttamente collegato alle prestazioni di lavoro straordinario festivo e notturno da questi effettuate nel circoscritto periodo estivo indicato nella norma. Al pari del trattamento integrativo ordinario, tale somma non concorre a formare il reddito del percipiente, e in quanto tale non subirà alcuna imposizione fiscale e contributiva.

L'erogazione della somma aggiuntiva da parte del sostituto non è automatica, ma espressamente subordinata dalla norma alla presentazione di una richiesta da parte del lavoratore, che deve altresì dichiarare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022. A fronte dell’erogazione del trattamento integrativo speciale, il sostituto d’imposta matura nei confronti dell’amministrazione finanziaria un credito di imposta che potrà recuperare attraverso il meccanismo della compensazione regolata dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997. L’operatività di questa previsione sarà pertanto subordinata alle necessarie istruzioni operative dell’amministrazione finanziaria che dovrà altresì definire il codice tributo da utilizzare per la compensazione.

«Riteniamo che questa misura, da considerare un primo passo nella revisione del cuneo fiscale che penalizza il settore - ha affermato Massimo Caputi, presidente Federterme Confindustria, possa incentivare soprattutto i più giovani ad avvicinarsi al lavoro in un ambito stimolante come quello termale e del turismo e dare la giusta spinta per aiutare a risolvere la grave carenza di addetti nel settore in tutti i livelli professionale. Il Governo con questo primo provvedimento ha dato un fortissimo segnale di comprensione verso la necessità di sostenere uno dei pilastri dell’economia del Paese».

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