ApprofondimentoContenzioso

False attestazioni della presenza tramite tablet aziendale e controllo difensivo

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 10

guida-al-lavoro

Il controllo difensivo mediante strumenti elettronici aziendali utilizzati per l'esecuzione della prestazione lavorativa (come ad esempio gli I-Pad aziendali) non costituisce violazione dell'art. 4 della L. 300/1970 qualora il dispositivo sia utilizzato dal lavoratore per la registrazione delle proprie attività e non per un controllo a distanza, ma come mezzo per riscontrare la veridicità dei dati forniti dal lavoratore stesso ai fini disciplinari

Massima

  • Controlli del datore di lavoro – fuori dei locali aziendali – agenzia investigativa – legittimità – finalizzazione di verifica di comportamenti penalmente rilevanti - necessità

    I controlli del datore di lavoro effettuati a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori (Nel caso di specie, nel ritenere incensurabile la sentenza impugnata che aveva confermato, anche in sede di gravame, il licenziamento per giusta causa disposto nei confronti del ricorrente, la Suprema Corte, nel ribadire l'enunciato principio, ha ritenuto legittimo e giustificato il ricorso all'agenzia investigativa da parte del datore di lavoro, trattandosi, nella circostanza, di comportamenti fraudolenti idonei a conseguire indebiti arricchimenti a danno di quest'ultimo).

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

Un lavoratore, inquadrato come operaio di 3° livello, CCNL Gas e Acqua, con mansioni di addetto alla distruzione del gas, nonché all'effettuazione di interventi tecnici presso i vari clienti, veniva licenziato per giusta causa, previo rituale esperimento della procedura di cui all'art. 7 st. lav., nell'ormai lontano ottobre del 2019.

Gli veniva contestato, inter alia, di: aver falsamente attestato la presenza in servizio in determinati giorni; di aver indicato orari diversi da quelli durante i quali...

  • [1] Ai sensi del quale, come noto, ‘'il lavoratore ha diritto di essere informato preventivamente e in modo completo sulle norme aziendali"