Ferie: trasformazione part time-tempo pieno
L'art. 7, D.Lgs. n. 81/2015 prevede che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Si ritiene allora che le ferie residue maturate con un rapporto di lavoro a tempo parziale (proprio per la ridotta prestazione lavorativa) rimangono tali e non siano poi portate al valore più elevato qualora il rapporto di lavoro viene convertito in uno a tempo pieno.
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