Rapporti di lavoro

Festività pagate per i lavoratori somministrati in caso di rinnovo

di Michele Regina

Nel settore della somministrazione vige, come confermato anche dal recente Ccnl del 15 ottobre 2019, un sistema particolare di retribuzione delle festività natalizie.

Qualora una missione di durata di almeno due mesi si concluda nell'arco dei 2 giorni precedenti il 25 dicembre e venga rinnovata entro i 14 giorni di calendario successivi alla cessazione della missione, al lavoratore somministrato, quale titolo di miglior favore, vengono retribuite al 100% le festività del 1° e 6 gennaio.

Qualora tale missione venga rinnovata e cessata entro il mese di dicembre, al lavoratore in somministrazione, a titolo di miglior favore, vengono retribuite al 50% le festività del 25 e 26 dicembre. Mentre quella relativa alle festività del 1° e 6 gennaio, si riduce al 50%.

Il contratto collettivo fa le seguenti tre esemplificazioni :
a) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva missione riattivata entro il 6 o 7 gennaio: si ha diritto al pagamento delle festività del 1° e 6 gennaio al 100% e nessun trattamento è dovuto per il 25 o 26 dicembre;
b) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva missione riattivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il 31 dicembre: in questo caso sono pagate le festività del 25 e 26 dicembre al 50% e nessun trattamento è dovuto per il 1° e il 6 gennaio;
c) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre, con successiva missione riattivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il 31 dicembre e nuova riattivazione di missione entro il 6 o 7 gennaio: in questo caso sono pagate le festività del 25 e 26 dicembre al 50% e del 1° e 6 gennaio al 50%.

Tali ipotesi però ricorrono esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore con la medesima mansione e inquadramento.

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