Politiche attive

Finanziato l’esonero contributivo 2022 per l’assunzione di lavoratori disabili

A disposizione oltre 76 milioni di euro che potranno essere destinati alle aziende per abbattere il costo del lavoro

di Manuela Baltolu

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2022 il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2022, con cui vengono attribuite all'Inps le risorse a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (articolo 13, comma 4, della legge 68/1999) per l'anno 2022.

Complessivamente il fondo vanta disponibilità pari a 76.220.440,00 euro, di cui:
• 4.524.698,00 euro imputabili a quanto versato dai datori di lavoro nel 2021 al medesimo Fondo per contributi esonerativi in base all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 68/1999;
• 49.780.000 euro a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili relativi al 2022;
• 21.915.742 a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, del 24 febbraio 2016, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019.

In seguito a tale rifinanziamento della misura, sarà quindi possibile, per i datori di lavoro che assumono lavoratori disabili, ottenere una riduzione del costo del lavoro di tali soggetti mediante l'incentivo previsto dall'articolo 13 della legge 68/1999, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 151/2015, e precisamente:
- per persone con invalidità fisica dal 67% al 79% assunti a tempo indeterminato, l'incentivo è pari al 35% della retribuzione imponibile ai fini contributivi per 36 mesi;
- per persone con invalidità fisica superiore al 79% assunti a tempo indeterminato, l'incentivo è pari al 70% della retribuzione imponibile ai fini contributivi per 36 mesi;
- per persone con invalidità intellettiva o psichica superiore al 45% l'incentivo è pari al 70% della retribuzione imponibile ai fini contributivi per 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per tutta la durata del contratto a termine che non deve essere inferiore a 12 mesi.

Per poter fruire del beneficio, l'assunzione del disabile dovrà costituire un incremento netto dell'occupazione rispetto ai 12 mesi precedenti, e l'azienda dovrà essere in possesso del Durc regolare. Se l'assunzione non costituisce adempimento dell'obbligo di inserimento dei disabili previsto dalla legge 68/1999, il datore di lavoro dovrà inoltre sottostare a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 150/2015.

La misura spetta a tutti i datori di lavoro privati a prescindere che abbiano o meno la qualifica di imprenditore, compresi gli enti pubblici economici, e anche nel caso in cui l'assunzione non derivi dall’obbligo di inserimento. Sono inoltre portatori del beneficio i lavoratori a domicilio, i lavoratori soci di cooperative secondo la legge 142/2001 e i lavoratori assunti con contratto di somministrazione.

L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni in capo al medesimo lavoratore, purché la misura complessiva non superi il 100% dei costi salariali e salvo espressa preclusione al cumulo contenuta nella disciplina normativa degli altri aiuti.

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