Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2022 il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2022, con cui vengono attribuite all'Inps le risorse a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (articolo 13, comma 4, della legge 68/1999) per l'anno 2022.

Complessivamente il fondo vanta disponibilità pari a 76.220.440,00 euro, di cui:
• 4.524.698,00 euro imputabili a quanto versato dai datori di lavoro nel 2021 al medesimo Fondo per contributi esonerativi in base all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 68/1999;
• 49.780.000 euro a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili relativi al 2022;
• 21.915.742 a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, del 24 febbraio 2016, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019.

In seguito a tale rifinanziamento della misura, sarà quindi possibile, per i datori di lavoro che assumono lavoratori disabili, ottenere una riduzione del costo del lavoro di tali soggetti mediante l'incentivo previsto dall'articolo 13 della legge 68/1999, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 151/2015, e precisamente:
- per persone con invalidità fisica dal 67% al 79% assunti a tempo indeterminato, l'incentivo è pari al 35% della retribuzione imponibile ai fini contributivi per 36 mesi;
- per persone con invalidità fisica superiore al 79% assunti a tempo indeterminato, l'incentivo è pari al 70% della retribuzione imponibile ai fini contributivi per 36 mesi;
- per persone con invalidità intellettiva o psichica superiore al 45% l'incentivo è pari al 70% della retribuzione imponibile ai fini contributivi per 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per tutta la durata del contratto a termine che non deve essere inferiore a 12 mesi.

Per poter fruire del beneficio, l'assunzione del disabile dovrà costituire un incremento netto dell'occupazione rispetto ai 12 mesi precedenti, e l'azienda dovrà essere in possesso del Durc regolare. Se l'assunzione non costituisce adempimento dell'obbligo di inserimento dei disabili previsto dalla legge 68/1999, il datore di lavoro dovrà inoltre sottostare a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 150/2015.

La misura spetta a tutti i datori di lavoro privati a prescindere che abbiano o meno la qualifica di imprenditore, compresi gli enti pubblici economici, e anche nel caso in cui l'assunzione non derivi dall’obbligo di inserimento. Sono inoltre portatori del beneficio i lavoratori a domicilio, i lavoratori soci di cooperative secondo la legge 142/2001 e i lavoratori assunti con contratto di somministrazione.

L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni in capo al medesimo lavoratore, purché la misura complessiva non superi il 100% dei costi salariali e salvo espressa preclusione al cumulo contenuta nella disciplina normativa degli altri aiuti.

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