Previdenza

Fissati i coefficienti di rivalutazione per i trattamenti con decorrenza nel 2023

Il moltiplicatore dei montanti risente dell’adeguamento a 1 di quello relativo al 2021

di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps ai coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili e al coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi previsti dalla legge 335/1995, per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nel 2023; sono stati comunicati dall'Istituto di previdenza sociale con messaggio 1165/2023 del 24 marzo.

Con la circolare 167/2015 erano stati illustrati i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante, utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo, in seguito alle novità introdotte dal Dl 65/2015, e parzialmente modificati, in fase di conversione, dalla legge 109/2015.

In particolare è stato previsto che «in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente articolo non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive».

L'Istat ha comunicato il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2022; in particolare, il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2022, risulta pari a 0,009973 e quindi, il coefficiente di rivalutazione è 1,009973.

Tuttavia, con riferimento all'anno precedente, l'Istat ha rilevato una variazione del prodotto interno lordo, nei cinque anni precedenti il 2021, negativa pari a -0,000215 che ha determinato un coefficiente di rivalutazione del montante contributivo pari a 0,999785. Tuttavia il tasso di rivalutazione del montante contributivo per il 2021 fu posto pari a 1 in forza della disposizione contenuta nell'articolo 5 comma 1 del Dl 65/2015.

Per recuperare tale maggiorazione, il coefficiente di rivalutazione per il 2022 calcolato dall'Istat 1,009973 va moltiplicato per il tasso di rivalutazione del montante per il 2021, che è risultato pari a 0,999785. Effettuata questa operazione, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo per il 2022 risultapari a 1,009756.

Tale tasso, ha effetto per le pensioni da liquidare con decorrenza nel 2023 e si applica al montante accumulato alla fine dell'anno 2021.È da ricordare che, il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l'anno successivo.Per le pensioni con decorrenza 2023, al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2022 e quella eventualmente versata nel 2023, anteriore alla decorrenza della pensione.

Inps ha comunicato anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell'anno 2023.I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992, che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993; i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2023 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione di soli lavoratori delle gestioni di spettacolo e sport relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993.

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