Rapporti di lavoro

Flussi d’ingresso 2019, il Ministero attua la ripartizione territoriale

di Emanuela Molteni

Il ministero del Lavoro, con circolare 16 aprile 2019, n. 9, provvede alla attribuzione a livello territoriale, per l'anno 2019, delle quote di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro subordinato e autonomo.

Ai sensi dell'art.3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione (Dlgs n. 286/1998), ogni anno con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri vengono determinate le quote massime annuali di stranieri da ammettere nel territorio dello stato, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso (cosiddetto "decreto flussi").

Ai fini della determinazione delle quote ammesse per l'anno 2019, è stato emanato il Dpcm 12 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2019, n. 84.

Il decreto in parola, oltre a determinare le quote di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro subordinato e autonomo, stabilisce, all'art. 6, che «le quote di lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, sono ripartite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tra gli ispettori territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome».

Con circolare n. 9/2019, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali interviene per dare attuazione a detta disposizione, attribuendo direttamente le quote in parola sul sistema informatizzato Silen. La nuova modalità di attribuzione - sistema Silen- è dovuta a fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

Con l'intervento in parola, il ministero del Lavoro stabilisce nel dettaglio che:

- con riguardo agli ingressi di lavoratori formati all'estero (ex art. 23 del T.U.I.), previsti per massimo n. 500 quote (art. 2, c. 2 , Dpcm 12 marzo 2019), il dicastero provvederà ad assegnare la relativa quota, tramite il sistema informatizzato Silen, previo riscontro positivo del nominativo del lavoratore inserito in elenco pubblicato sul Silen, da parte degli Uffici territoriali competenti;

- per gli ingressi lavoratori di origine italiana previsti in massimo n. 100 quote (art. 2, c. 3, Dpcm), le quote verranno assegnate sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione e che saranno segnalate dagli Uffici territoriali;

- relativamente alle conversioni di permessi di soggiorno in lavoro subordinato e autonomo, previste in massimo n. 9.850 quote (art. 2, c. 4 e 5, Dpcm) è prevista una provvisoria ripartizione territoriale di n. 2.000 quote, per consentire l'immediata operatività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Successivamente, sulla base delle effettive domande di conversione, saranno attribuite ulteriori quote.;

- da ultimo, per gli ingressi per motivi di lavoro stagionale, previsti in massimo n. 18.000 quote (di cui 2.000 pluriennali ; art. 4, Dpcm sopra citato) viene disposta una prima ripartizione territoriale di n. 14.108 quote (di cui n. 700 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale), sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato al ministero dagli Uffici territoriali e scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le parti sociali.

In ogni caso, gli Uffici territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione in caso di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote attribuite a livello provinciale.

Il Dicastero ha, inoltre, reso noto che, con riferimento ai decreti flussi per l'anno 2016 (Dpcm 14 dicembre 2015) e 2017 (Dpcm 13 febbraio 2017), le quote non impegnate dagli Uffici territoriali entro il 31 maggio 2019 saranno azzerate nel sistema informatizzato Silen, d'intesa con il ministero dell'Interno.

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