Ammortizzatori

Fondi bilaterali, per le competenze Fsba di gennaio e febbraio 2023 domande entro il 28 febbraio

Rese note le istruzioni operative aggiornate alla luce del nuovo regolamento del 14 dicembre 2022

di Alice Chinnici

Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (Fsba) ha reso note le istruzioni operative – aggiornate al nuovo regolamento del 14 dicembre 2022 - per la presentazione delle domande volte a ottenere le prestazioni integrative per l’anno 2023 in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per difficoltà aziendale.
Per quanto concerne l'Assegno di integrazione salariale (Ais) per causali ordinarie e straordinarie - cui possono beneficiare i lavoratori subordinati in forza presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore - la domanda di prestazione deve essere protocollata, per ciascuna mensilità di competenza, prima dell'inizio dell'evento e comunque entro 15 giorni dalla data d’inizio dell'evento indicata nell'accordo sindacale. Tuttavia, per le sole competenze di gennaio e febbraio 2023 la domanda, relativa al singolo mese, dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2023.
L'Ais ha una durata di 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana. I periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda, che va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 1° gennaio 2023. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
Con riferimento, invece, all'Assegno d’integrazione salariale per ragioni straordinarie (Acigs) - cui possono beneficiare i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori – la domanda deve essere protocollata prima della data d'inizio dell'evento indicata nell'accordo sindacale. Anche per tale prestazione, per le competenze di gennaio e febbraio 2023, la domanda dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2023.
Inoltre, la domanda di Acigs dovrà avere una durata minima di 3 mesi, con data inizio dal primo giorno del primo mese e data fine all'ultimo giorno dell'ultimo mese di competenza.
L' Acigs ha una durata variabile in relazione alla causale d'intervento, ossia:
- 24 mesi per situazione di riorganizzazione aziendale per processi di transizione, pari a 520 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 624 su 6 giorni/settimana e a 728 su 7 giorni/settimana;
- 12 mesi per crisi aziendale, pari a 260 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 312 su 6 giorni/settimana e a 364 su 7 giorni/settimana.
- 36 mesi per contratto di solidarietà, pari a 780 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 936 su 6 giorni/settimana e a 1.092 su 7 giorni/settimana.
I periodi devono intendersi conteggiati nel quinquennio mobile in capo all'azienda che va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 1° gennaio 2023.
Per l'erogazione delle prestazioni è necessario il possesso della regolarità contributiva - in presenza di dipendenti - dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 234/2021, nonché il corretto versamento delle mensilità da gennaio 2022 in poi.
Questo è il criterio con il quale sarà impostata la verifica da parte del Fondo anche ai fini del rilascio del Durc, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 214, della legge 234/2021.
Come previsto dal nuovo regolamento del Fondo, i datori di lavoro che non sono in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020 e 2021 potranno versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a 100 euro per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità.
Infine, giova ricordare che il versamento dei contributi deve essere effettuato per tutti i lavoratori in forza - compresi i part-time - nel mese di riferimento, considerando anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

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