Fondo di integrazione salariale e Cig in deroga sono alternativi
Il ministero del Lavoro con la nota del 1° marzo 2016 conferma quanto già espresso con la precedente dell'11 febbraio 2016 e cioè che nel corso del 2016 l'accesso al Fondo di integrazione salariale (Fis) è alternativo al ricorso agli ammortizzatori in deroga. L'Inps ha il compito di monitorare che il ricorso ai due istituti non costituisca una duplicazione di prestazioni già corrisposte.
La nota si pone come strumento di raccordo tra i due istituti in vista della transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Dlgs 148/2015. Il Fis è in vigore dal 1° gennaio 2016 per quei datori di lavoro con più di 5 dipendenti occupati in media nel semestre precedente non destinatari di ammortizzatori generali.
Le prestazioni del Fis sono:
- dall'assegno di solidarietà spettante ai predetti soggetti dal 1° gennaio 2016 per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti e dal 1° luglio 2016 per quelli con più di 5 dipendenti fino a 15, i quali potranno accedere anche ai contratti di solidarietà di tipo B fino a quest'ultima data;
- dall'assegno ordinario che spetta soli ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti e accessibile già dal 1° gennaio, purché in presenza delle condizioni che giustificano la sospensione o la riduzione dell'attività sulla falsa riga di Cigo e Cigs.
Gli ammortizzatori in deroga spettano invece ai datori di lavoro di tutti i settori sprovvisti di ammortizzatori generali ed esclusi dalla loro applicabilità, per un massimo di 3 mesi nel corso di quest'anno e nei limiti delle risorse stanziate alle Regioni.
Alternatività dei due ammortizzatori - Diversamente da quanto previsto in passato, l'accesso agli ammortizzatori in deroga non è subordinato all'accesso agli altri ammortizzatori tra i quali i Fondi di solidarietà, ma è alternativo ad essi sulla base di una scelta del datore di lavoro. Il principio si applica anche ai Fondi di solidarietà alternativi come l’Fsba del settore artigiano.
La nota non menziona invece i fondi di solidarietà già istituiti, quelli di fonte negoziale, per i quali quindi il ricorso alla Cig in deroga è subordinato all'accesso ai fondi stessi o all'esaurimento dei periodi massimi concessi.
Le regole dell'alternatività sono meglio precisate da quest'ultima nota ministeriale rispetto a quella dell'11 febbraio scorso:
- il computo dei singoli periodi deve essere fatto tenendoli distinti in modo che il periodo di fruizione di un istituto neutralizza il periodo di fruizione dell'altro, ad esempio 2 mesi di Cig in deroga riducono di 2 mesi la durata di ricorso ai trattamenti concessi dal Fis;
- le aziende non possono chiedere l'accesso ai due istituti per periodi in parte o in tutto coincidenti: i due periodi devono cioé essere differenti e distinti.