Adempimenti

Fondo per le vittime dell’amianto, sfera dei destinatari allargata alle autorità portuali

Dotazione di 10 milioni all’anno per il biennio 2021-2022

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di Mauro Pizzin

Gli eredi dei deceduti per patologie absesto-correlate dovute all’esposizione al minerale nell’esecuzione delle operazioni portuali negli scali in cui hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 257/1992 potranno presentare domanda di accesso al Fondo per le vittime dell'amianto entro e non oltre il 16 gennaio 2023, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dm Lavoro-Mef del 30 settembre scorso, che ha definito il nuovo iter procedurale allargando anche la sfera dei destinatari alle autorità di sistema portuale.
Lo ha reso noto l'Inail con la circolare 43/2022 dello scorso 2 dicembre, in cui l'Istituto ha fatto il punto sulle modalità di erogazione delle risorse per il biennio 2021-2022 a disposizione del fondo gestito dall’Istituto e introdotto dalla legge 208/2015 (Stabilità 2016), pari a 10 milioni per ciascun anno, massimale di spesa che non può essere superato.
Destinatari del fondo sono gli eredi dei soggetti deceduti individuati sulla base degli articoli 536 e seguenti del codice civile anche se non assicurati Inail (come per esempio gli autonomi), i quali possono presentare la richiesta solo se il deceduto aveva contratto la patologia nell’esecuzione delle operazioni portuali individuate in base all’articolo 16 della legge 84/1994 o nello svolgimento di servizi portuali in quanto complementari e accessori alle operazioni stesse e se risultino destinatari del risarcimento sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La richiesta, come detto, può essere presentata stavolta anche dalle autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.
Le domande, da inviare utilizzando moduli diversi a seconda che i richiedenti siano gli eredi del deceduto o l'autorità di sistema portuale interessata, se relative al 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020, mentre quelle per il 2022 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021. Alla domanda andrà allegata sempre la copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale, a cui va aggiunto solo nel caso delle autorità portuali anche la quietanza che dimostra l'avvenuto integrale o parziale pagamento di quanto dovuto agli eredi dei deceduti.
L'Inail precisa, inoltre, che in caso di pagamento parziale di quanto stabilito in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda può essere presentata sia dagli eredi, sia dall'autorità portuale.
L'entità dell'importo riconosciuto dipende dal numero delle domande inviate all'Istituto e da esso ammesse e verrà fissata entro 60 giorni dal termine del 16 gennaio prossimo. La misura della quota percentuale annuale sarà stabilita sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o nei verbali di conciliazione giudiziale di competenza rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa pari a 10 milioni annui

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