Politiche attive

Fondo nuove competenze, molti nodi da sciogliere

A pochi giorni dall’invio delle domande mancano le istruzioni dell’Anpal

di Enzo De Fusco

Quando mancano pochi giorni alle ore 11 del 13 dicembre, termine iniziale per presentare le domande d’accesso al Fondo nuove competenze (Fnc) l’Anpal non ha ancora fornito le istruzioni per rimuovere numerosi dubbi delle imprese.

È necessario, ad esempio, chiarire se il datore di lavoro possa avvalersi di una società del gruppo quale soggetto erogatore della formazione. E, ancora, se gli enti accreditati in una determinata regione possano erogare la formazione anche in altre regioni: ciò per evitare che le aziende multilocalizzate siano costrette a reclutare un fornitore per ogni regione. Inoltre, se il soggetto erogatore non accreditato a livello regionale, possa erogare la formazione se tale attività sia riscontrabile solo nello statuto.

Sempre in tema di erogazione della formazione l’istanza che presenta l’azienda prevede che siano indicati anche le società terze che svolgono la formazione: tuttavia le imprese, soprattutto quelle strutturate, potranno individuare questi fornitori solo a valle di una gara incompatibile con i tempi indicati dall’Avviso.

Bisogna chiarire, inoltre, il nuovo ruolo dei fondi interprofessionali. Il bando spiega che i costi per l’attività di formazione è «di norma» finanziata dai fondi, purché abbiano aderito all’iniziativa e siano inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito Anpal. Qualora sia questa la procedura che sarà seguita dall’azienda, all’iniziativa si applicheranno gli ordinari criteri di gestione della formazione e monitoraggio della stessa, previsti dal fondo medesimo. Questo percorso, tuttavia, non è consentito se il datore non aderisce ad alcun fondo o se il fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze.

Non si comprende, ancora, se l’accesso all’Fnc per il tramite dei fondi interprofessionali sia possibile anche qualora si realizzi un’incapienza di risorse che impedisca il finanziamento dell’intero percorso formativo.

L’Avviso stabilisce che il datore può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo o con distinti progetti formativi qualora le categorie di lavoratori interessati riguardino fondi interprofessionali distinti. Si spiega che in ogni caso il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni. Il limite, dunque riguarda la singola istanza. L’Avviso, però, non esclude che l’azienda, al verificarsi dei presupposti (ad esempio, platee di lavoratori distinte), possa presentare più istanze che a questo punto possono complessivamente eccedere il valore dei 10 milioni.

La modalità con cui è possibile erogare la formazione dà adito a diversi dubbi. L’Avviso non riporta alcuna indicazione sulle modalità formative consentite. Va chiarito, dunque, se sia possibile erogare corsi senza rispettare alcuna proporzionalità tra formazione in presenza/sincrona o asincrona. È necessario, ad esempio, capire se è consentito presentare un piano che preveda il 100% di formazione a distanza con modalità asincrona.

Un ulteriore aspetto da chiarire è se la formazione erogata da un soggetto terzo possa essere svolta utilizzando la piattaforma dell’impresa che ha presentato l’istanza, soprattutto quando si tratta di importanti progetti che coinvolgono migliaia di lavoratori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©