Politiche attive

Fondo nuove competenze, niente proroga sull’accordo

L’intesa resta da siglare entro l’anno, ma il progetto può essere predisposto entro febbraio

di Enzo De Fusco

Nessuna proroga per la sottoscrizione dell’accordo sindacale per accedere al Fondo nuove competenze, che dovrà avvenire entro fine anno; il progetto formativo, tuttavia, potrà essere predisposto entro il 28 febbraio, purché condiviso con le medesime sigle che hanno firmato l’accordo.

È questo il contenuto della Nota interpretativa dell’Avviso firmata dal Commissario straordinario dell’Anpal, Raffaele Tangorra. Una nota che delude molto le attese perché impone una corsa contro il tempo alle imprese, con il rischio che molte di esse rimarranno tagliate fuori.

Per accedere al fondo il contratto collettivo può essere sottoscritto a livello aziendale, oppure a livello territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda nel rispetto della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

La Nota non affronta il tema dei firmatari del contratto collettivo aziendale per accedere al fondo nuove competenze visto i dubbi che ha generato la faq pubblicata dall’Anpal che, in assenza delle rappresentanze interne, sembra imporre per la validità di un accordo aziendale anche la firma delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Un’impresa che ha la rappresentanza sindacale interna può sottoscrivere , quindi, direttamente un accordo sindacale, altrimenti no.

La norma non sembra, però, voler innovare rispetto a quelli che sono i principi generali che attengono al perfezionamento e all’efficacia dei contratti collettivi. In altre parole, un contratto collettivo aziendale può essere sempre sottoscritto dal datore di lavoro, essendo portatore di interessi diretti e ciò indipendentemente dal livello interlocutorio della rappresentanza sindacale, sia essa interna, territoriale o nazionale. Ovviamente, le regole non vietano l’azienda di farsi assistere anche dall’associazione di categoria cui aderisce ma questo non rappresenta un vincolo. Al contrario, quando l’interesse dell’accordo riguarda un territorio, lato aziende è corretto che a sottoscrivere il contratto siano le associazioni datoriali territoriali, poiché solo esse possono fare sintesi degli interessi dei datori di lavoro in un determinato territorio.

L’articolo 88 del Dl 34/2020 sembra proprio in linea con questi principi. Nella prima parte, la norma legittima i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale «o» territoriale. Quindi, il richiamo alla sottoscrizione da parte di «associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» non può che essere riferito esclusivamente agli accordi territoriali e non anche a quelli aziendali. D’altra parte, l’interesse della norma che va tutelato con l’accordo è rappresentato dalla quantità di orario di lavoro da modulare ai fini formativi e i contenuti della formazione. Tutti aspetti che riguardano le singole aziende e non hanno alcuna rilevanza associativa. Peraltro, questa scelta taglierebbe fuori le moltissime aziende non aderenti ad una associazione di categoria.

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