Politiche attive

Fondo nuove competenze, progetti con enti accreditati

In base al nuovo avviso Anpal il datore di lavoro non può essere il soggetto erogatore

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di Enzo De Fusco

Il datore di lavoro non può essere soggetto erogatore della formazione per il fondo nuove competenze (Fnc). Lo stabilisce l’Avviso pubblico dell’Anpal che dà il via libera alle domande a partire dal 13 dicembre alle ore 11. Diversi sono i dubbi che Anpal e Lavoro dovranno chiarire nei prossimi giorni.

La formazione può essere svolta solo dagli enti accreditati, ovvero altri soggetti anche privati che, per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione. Rientrano le Università statali e non statali, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e Its, i Centri per l’Istruzione per gli Adulti-Cpia, i Centri di ricerca accreditati dal ministero dell’Istruzione.

Su questo aspetto va chiarito se il soggetto erogatore non accreditato possa erogare la formazione nel caso in cui quest’ultima sia presente semplicemente nelle finalità del proprio statuto. Inoltre, se quelli accreditati in una determinata regione possano erogare la formazione anche in altre regioni: ciò per evitare che le aziende multilocalizzate siano costrette a reclutare un ente erogatore per ogni regione.

Fondi interprofessionali

In questa versione del Fondo nuove competenze i fondi interprofessionali hanno un ruolo importante. L’Avviso spiega che qualora un’azienda che abbia presentato istanza al Nuove competenze aderisca a un fondo interprofessionale che abbia, a sua volta, aderito all’iniziativa di Anpal, i costi inerenti le attività di formazione «di norma» siano finanziati dal fondo. Nel caso, quindi, si avveri la procedura di coinvolgimento del fondo, si dovrebbero applicare le regole e le procedure definite dal fondo interprofessionale per la gestione, il monitoraggio e la valutazione delle attività formative, inclusi verifiche e controlli.

Ci sono però tre ipotesi in cui l’azienda non potrà seguire il percorso di coinvolgimento del fondo interprofessionale: nel caso in cui il datore non aderisca ad alcun fondo; nel caso in cui il fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze; nel caso d’incapienza di risorse a disposizione dell’azienda che impediscano il finanziamento dell’intero progetto formativo. Allora, vanno sciolti due nodi: a) se l’incapienza parziale può determinare un oggettivo impedimento del coinvolgimento del Fondo Interprofessionale; b) se in caso di incapienza totale o parziale la formazione potrà essere finanziata direttamente dal datore svincolato dal fondo interprofessionale cui aderisce.

Presentazione dell’istanza

Il datore può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo o con distinti progetti formativi qualora le categorie di lavoratori interessati riguardino fondi interprofessionali distinti. L’Avviso spiega che in ogni caso il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni. Il limite, dunque, riguarda la singola istanza. L’Avviso, però, non esclude che l’azienda al verificarsi dei presupposti (ad esempio, platee di lavoratori distinte) possa presentare più istanze che a questo punto possano complessivamente eccedere il valore dei 10 milioni.

Erogazione della formazione

L’Avviso non riporta alcuna indicazione sulle modalità formative consentite. In linea con il precedente Fondo nuove competenze, dovrebbe essere possibile erogare corsi in qualsiasi modalità senza rispettare alcuna proporzionalità tra formazione in presenza/sincrona o asincrona o training on the job/action learning. È necessario, però, capire se si possa presentare un piano che preveda il 100% di formazione a distanza in modalità asincrona. Bisogna poi capire, qualora la formazione sia erogata e finanziata attraverso il fondo interprofessionale, se valgono le regole definite dal fondo riguardo la proporzionalità di utilizzo delle metodologie formative. Infine, va spiegato in che modo sia possibile svolgere training on the job non potendo le aziende erogare direttamente la formazione.

L’utilizzo delle piattaforme

Qualora la formazione venga erogata mediante un soggetto formativo accreditato è opportuno chiarire se egli possa utilizzare una piattaforma e-learning di proprietà dell’azienda che presenta l’istanza in cui sono presenti eventuali contenuti formativi già prodotti, visto che con il precedente Fondo nuove competenze le aziende hanno prodotto diversi contenuti.

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