ApprofondimentoAdempimenti

Food truck e obbligo del tachigrafo, i chiarimenti dell'Interno

di Francesco Paesani e Claudio Infriccioli

N. 32

guida-al-lavoro

Il Ministero dell'Interno fornisce interessanti chiarimenti sull'obbligo di installazione ed uso del tachigrafo, su autocarri adibiti a negozio mobile

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 165/2014, l'apparecchio cronotachigrafo deve essere installato e utilizzato "sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006".

Com'è noto, il Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, ha ridisciplinato la materia degli apparecchi di controllo dei tempi di guida nel settore dei trasporti su strada (tachigrafo...

  • [1] Cfr. https://www.logisticamente.it/articoli/7019/_il_cronotachigrafo/.

  • [2] Si ricorda che la circolazione di veicoli in aree private (ad esempio, la guida all'interno di un cantiere o di una cava) è sottratta all'ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006. Tale attività di guida non può, peraltro, essere considerata come riposo giornaliero o settimanale, e deve essere comunque registrata manualmente (sul tachigrafo digitale va selezionata l'opzione "out of scope" o equivalente; sul tachigrafo analogico deve essere registrata manualmente nel retro del disco cartaceo). I tempi di guida in aree private sono comunque ricompresi nel computo generale dell'orario di lavoro per la verifica del rispetto dell'orario di lavoro e delle interruzioni di cui alla Direttiva 2002/15/CE, recepita con il D. Lgs. n. 234/2007 (Cfr. Circolare congiunta Interno-Trasporti del 22 luglio 2011).

  • [3] Dal momento che si tratta di deroghe alle disposizioni generali contenute nel regolamento, le suddette eccezioni non possono essere oggetto di interpretazione estensiva. Cfr. C. Infriccioli – F. Paesani, Autotrasporto: tempi di guida e di lavoro, in il Punto di Guida al Lavoro, n. 7-8/2013.

  • [4] Si sottolinea, peraltro, come l'esenzione dal rispetto dei tempi di guida e dal tachigrafo non comporti il venir meno del rispetto della restante disciplina in materia di orario di lavoro; sia quella di cui al D. Lgs. n. 234/2007 (di attuazione della Direttiva CE 2002/15), specifica per il personale viaggiante; sia quella di cui alla disciplina generale in tema di orario di lavoro, ex D. Lgs. n. 66/2003, applicabile in via residuale anche ai lavoratori mobili; sia, infine, quella contrattuale contenuta nei CCNL di settore.

  • [5] Pubblicato in G.U. n. 236 del l0 ottobre 2007.

  • [6] Per completezza di informazione si ricorda che il Reg. (CE) n. 561/2006, agli artt. 11, 12 e 14, prevede – per i trasporti soggetti all'uso del cronotachigrafo – la possibilità di derogare, in peius o in melius, alle norme su tempi di guida, pause e riposi. In particolare, l'art. 11, riconosce agli Stati membri, per i soli trasporti effettuati interamente nel loro territorio, la possibilità di "stabilire interruzioni e periodi di riposo minimi superiori o periodi di guida massimi inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i trasporti su strada effettuati interamente sul loro territorio", tenendo conto dei contratti collettivi e accordi conclusi tra le parti sociali. Mentre l'art. 14 consente agli Stati membri di derogare temporaneamente all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli da 6 a 9 (guida/interruzione/riposo), in presenza di "trasporti effettuati in circostanze eccezionali" (par. 1), previa autorizzazione della Commissione UE; nonché in "casi urgenti" e "per un periodo non superiore a 30 giorni" (par. 2), mediante notifica immediata alla Commissione UE. Diversamente dagli artt. 11 e 14, che prevedono facoltà derogatorie eventualmente esercitabili dagli Stati membri, la norma contenuta nell'art. 12 è immediatamente operativa, e disciplina le cd. deroghe soggettive individuali, riconoscendo al singolo conducente la possibilità di derogare agli articoli da 6 a 9, al fine di poter raggiungere un punto di sosta appropriato e sicuro; ovvero di superare il periodo di guida giornaliero e settimanale, per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare o ridotto. In ogni caso, lo stesso art. 12 prevede per il conducente l'obbligo di annotare manualmente il motivo della deroga, e di compensare ogni eventuale periodo di estensione con "un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione".

  • [7] Art. 2 D.M. 20/06/2007, che prevede l'esenzione dalla dotazione e uso del cronotachigrafo, anche per i veicoli di cui alla lettera g) del citato art. 13 Reg. 561, e cioè per quelli "adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro" (sulle deroghe introdotte dal D.M. 20 giugno 2007, cfr. Circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2012). Il Reg. (UE) n. 165/2014, peraltro, ha modificato – dal 2 marzo 2015 – la lettera d) dell'art. 13 Reg. 561/2006, eliminando il secondo trattino (comunque già precedentemente non ricompreso nelle deroghe del D.M. 20/06/2007), e portando da 50 a 100 km il raggio di utilizzo dei veicoli a tal fine utilizzati. A seguito di tali modifiche, è stato dunque ampliato l'ambito chilometrico di applicazione dell'esenzione concessa con il citato D.M. 20.06.2007 per tale specifica tipologia di trasporti. Sulle modifiche del Reg. (UE) n. 165/2014, cfr. F. Paesani – C. Infriccioli, Autotrasporto, dal Regolamento Ue novità per i tempi di guida e riposo, in Guida al Lavoro, n. 15/2015, 61 ss. (cfr. anche Circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.02.2015).

  • [8] GU Serie Generale n. 114 del 17/05/2002.

  • [9] Ideato in California e sempre più diffuso in Europa e in Italia.

  • [10] La nota ministeriale chiarisce, peraltro, come la "destinazione d'uso del veicolo" sia "rilevabile dalla carta di circolazione al punto J.1".

  • [11] Sull'argomento è stato chiamato a pronunciarsi, già in passato, il Ministero dell'Interno con la Circolare, prot. n. 300/A/5219/14/11/20/3 del 14 luglio 2014, con riferimento all'applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 ai veicoli utilizzati dalla filiera dell'industria cineaudiovisiva. Cfr. C. Infriccioli e F. Paesani, Autotrasporto: chiarimenti operativi del ministero dell'Interno, in Guida al Lavoro, n. 35/2014, 23 ss.