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Fringe benefit per il lavoratore con due rapporti part time

Un lavoratore che ha in essere contemporaneamente due rapporti di lavoro part time, ai fini del calcolo dell'esenzione del fringe benefit deve essere considerato per singolo datore di lavoro o dalla somma del quanto corrisposto dai due datori di lavoro: Ad esempio se il primo datore di lavoro eroga fringe benefit per euro 2.000, e il secondo datore di lavoro eroga fringe benefit per euro 1.500, il lavoratore perde l'esenzione con l'attuale limite dei 3.000 euro?

di Gianfranco Nobis

La domanda

Un lavoratore che ha in essere contemporaneamente due rapporti di lavoro part time, ai fini del calcolo dell'esenzione del fringe benefit deve essere considerato per singolo datore di lavoro o dalla somma del quanto corrisposto dai due datori di lavoro: Ad esempio se il primo datore di lavoro eroga fringe benefit per euro 2.000, e il secondo datore di lavoro eroga fringe benefit per euro 1.500, il lavoratore perde l'esenzione con l'attuale limite dei 3.000 euro?

La determinazione del reddito da lavoro dipendente deve essere effettuata considerando le somme complessivamente percepite a titolo nel periodo d'imposta, secondo quanto previsto dagli articoli da 49 a 52 del Tuir. In caso di lavoratore part time, e quindi di un lavoratore che nel periodo d'imposta riceverà due distinte Certificazioni Uniche, occorre considerare che vige obbligo da parte dell'interessato di presentazione del modello 730, ciò al fine di conguagliare complessivamente i redditi derivanti dai distinti rapporti di lavoro intercorsi.

L'obbligo dichiarativo a carico del lavoratore consentirà infatti all'amministrazione finanziaria di cumulare e conguagliare non solo i redditi conseguiti, ma anche oneri detraibili e deducibili, contemplando anche i valori in natura che non hanno concorso alla formazione del reddito se d'importo complessivo non superiore (per il 2022) ad euro 3.000,00, da indicare all'interno della casella 474.

In base a quanto rappresentato, si ritiene quindi che il singolo datore, in qualità di sostituto d'imposta, in assenza di indicazioni (non obbligatorie) da parte del lavoratore di aver già percepito il beneficio in misura parziale, possa rimborsare le somme indicate nell'esempio (2.000 datore di lavoro 1 + 1.500,00 datore di lavoro 2).

Il conguaglio corretto delle somme e l'addebito delle maggiori imposte a carico del lavoratore, si realizzerà attraverso la presentazione del modello 730 da parte del lavoratore a questo obbligato, ciò in quanto il singolo sostituto d'imposta non può essere a conoscenza di quanto già rimborsato da altro datore di lavoro in assenza di specifica indicazione, non richiesta dalle norme, anche di natura attuativa, da parte del lavoratore .

Occorre infine considerare il divieto di "fruizione multipla delle medesime spese" chiarito all'amministrazione finanziaria con la circolare 35/E 2022 avverso il quale i datori di lavoro devono acquisire specifica dichiarazione dell'interessato "che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri".

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