L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Fringe benefit, passaggio da una condizione di imponibilità ad una di esenzione

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di Roberto Vinciarelli

La domanda

Un dipendente a luglio del 2023 riceve un voucher multiuso dal suo datore di 1000 euro. Il dipendente non ha figli per cui il voucher è imponibile previdenziale e fiscale, applicandosi al dipendente il regime dei 258,23 (articolo 51, comma 3 del tuir) nel momento di consegna del titolo di legittimazione. Il dipendente ha una retribuzione ordinaria imponibile previdenziale di luglio di 2800 euro che cumulata con il voucher imponibile di 1000 determina un imponibile previdenziale di 3.800 euro. Il datore titolare del rapporto contributivo paga i contributi su 3800(2800+1000=3800): 3800 x9,49%-360,62(contributo c/dipendente)Cosa succede se al dipendente nasce un figlio entro fine dell’anno?Come si possono recuperare i contributi (c/dipendente + c/ditta) su 1000 euro (voucher multiuso) che da imponibili diventano esenti?

Per effetto della nascita del figlio entro la fine dell’anno 2023 e previa comunicazione del codice fiscale al suo datore di lavoro, il dipendente passa in corso di anno dal regime dei 258,23 (articolo 51, comma 3) al regime dei 3000 euro (Dl 48/2023, articolo 40, circolare AE 23/2023) con conseguente esenzione fiscale-previdenziale del fringe (voucher multiuso) di 1000 euro che era stato correttamente considerato imponibile fiscale e previdenziale a luglio del 2023 dal datore di lavoro.

Da un punto...