Il frontaliere può non rientrare nel Paese di residenza per un massimo di 45 giorni l’anno; agevolazioni anche per chi lavora da remoto. La legge 217/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026, autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo di modifica dell’accordo tra Italia e Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri. Le variazioni riguardano il Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, modificato a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

Secondo l’Accordo del 2020, entrato in vigore tramite la legge 83/2023, i lavoratori frontalieri alla data del 17 luglio 2023, fiscalmente residenti in Italia, sono assoggettati alla tassazione esclusiva del Paese in cui svolgono l’attività lavorativa, ossia la Svizzera (cosiddetti vecchi frontalieri). Invece, i residenti in Italia, che sono diventati frontalieri dopo tale data, sono assoggettati a tassazione in Svizzera con un’imposizione non eccedente l’80% delle imposte applicabili in via ordinaria. In Italia tali lavoratori sono assoggettati a tassazione ordinaria, con la franchigia di 10mila euro e il riconoscimento del credito per le imposte versate in Svizzera (articolo 4 della legge 83/2023).

La modifica a tale Protocollo interviene sulla definizione di frontaliere sotto due aspetti: il concetto di rientro quotidiano nel luogo della residenza e il lavoro da remoto.

In merito al primo aspetto è considerato «lavoratore frontaliere»:

  • un residente di uno Stato contraente che è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
  • che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  • e che ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Proprio in merito a quest’ultimo requisito, il Protocollo di modifica precisa che al lavoratore frontaliere è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.

In merito al secondo aspetto, è precisato che il frontaliere può svolgere al massimo il 25% della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica al suo status. Gli emolumenti ricevuti dai frontalieri e pagati da un datore di lavoro come corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente svolta da remoto fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell’imposizione, quali giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro. Tale previsione è valida anche per i frontalieri a cui si applica il regime transitorio ossia ai vecchi frontalieri.

Gli effetti della modifica del Protocollo decorrono dal 1° gennaio 2024 anche in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 97 della legge 207/2024 (Bilancio 2025).

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