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Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, le disposizioni per l’indennità ai lavoratori

Dal 16 novembre al 31 dicembre 2022 potranno avere una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale

di Paola Sanna

Con il messaggio 4166 del 17 novembre 2022 l’Inps fornisce le disposizioni operative in riferimento all'articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 121 del 10 settembre 2021, convertito dalla legge 156 del 9 novembre 2021, in cui era stato previsto che, nelle more del recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ai lavoratori di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 18/2020, può essere concessa dall'Inps, nel periodo ricompreso dal 16 novembre 2021 al 31 dicembre 2022, un'ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in continuità con l'indennità di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1.

L’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale

La Regione Liguria può concedere l'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per periodi fino al 31 dicembre 2022, seguendo le medesime modalità operative e gestionali illustrate nella circolari di precedente emanazione.

Si evince dunque che la prestazione in commento è prorogata fino al 31 dicembre 2022 e viene autorizzata con decreto della Regione Liguria, che dovrà inviare all'Inps il decreto

-per il tramite del sistema informativo dei percettori (SIP)

-utilizzando il numero di decreto convenzionale "30001".

Prosecuzione erogazione indennità

Va sottolineato che tale indennità continuerà ad essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale concessione alla società Funivie S.p.A. in liquidazione.

Altri trattamenti di integrazione salariale

La misura in argomento

- è da intendersi prevalente rispetto ai trattamenti di integrazione salariale

- operante anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione in essere, nel caso in cui il lavoratore venga assunto da un nuovo soggetto datoriale e posto da quest'ultimo in sospensione.

Limite massimo di spesa dell'indennità

Per l'anno 2022 l'indennità è riconosciuta nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.

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