Contenzioso

Garanzia fino a nove mesi per il pagamento di somme a seguito di sentenze immediatamente esecutive

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di Salvatore Servidio

L'articolo 9 del Dlgs 156/2015 ha sostituito l'articolo 69 del Dlgs 546/1992 disponendo che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse sugli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme superiori a 10mila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, tenuto anche conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia costituita da titoli di Stato, fideiussioni bancarie o assicurative.

Il decreto attuativo del ministero dell'Economia 6 febbraio 2017, numero 22 (pubblicato sulla GazzettaUufficiale 13 marzo 2017, numero 60), in vigore da oggi, disciplina il contenuto della garanzia, la sua durata e il termine entro il quale la stessa può essere escussa quando l'inerzia del contribuente in riferimento alla restituzione delle somme garantite si è protratta per un periodo di tre mesi.

La garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento delle somme viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva.

Redatta in conformità ai modelli successivamente approvati, la domanda deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, nei gradi intermedi di giudizio.

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