Adempimenti

Gestione artigiani e commercianti, via libera agli avvisi di addebito per Unico 2017

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di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps all'emissione degli avvisi di addebito riguardanti artigiani e commercianti per Unico 2017; in particolare, gli stessi si riferiscono alla liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'articolo 36 bis del Dpr 600/1973 e riguardano contributi a percentuale/eccedenti il minimale relativi all'anno 2016. Ne ha dato notizia l'Istituto con messaggio 31 dicembre 2019, numero 4849.

L'articolo 1 del Dlgs 462/1997 ha disposto che si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali che, in base al Dlgs 241/1997, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi.

In merito alle modalità di recupero è previsto l'invio ai contribuenti, da parte dell'amministrazione finanziaria, di apposita comunicazione (Cir) per rendere noto a questi ultimi l'esito della dichiarazione stessa, secondo l'articolo 36 bis del Dpr 600/1973 e dell'articolo 54 bis del Dpr 633/1972.

La determinazione degli importi dei contributi a debito è stata effettuata direttamente dall'agenzia delle Entrate in base ai dati dichiarati nel quadro RR del modello Unico, previo raffronto con le somme versate, al medesimo titolo, nell'anno precedente. Nella liquidazione dei contributi sono state prese in considerazione soltanto le somme relative alla quota di reddito eccedente il minimale imponibile in quanto, a seguito dell'avvio delle procedure di recupero da parte dall'Inps, vengono assunti come versati i contributi relativi al minimale.

In caso di segnalazione di errori da parte dei contribuenti, l'agenzia delle Entrate ha provveduto a riliquidare la comunicazione (Cir). Di conseguenza, si è proceduto all'iscrizione a ruolo per gli esiti 36 bis per l'anno d'imposta 2016 notificati nel corso degli anni 2018 e 2019.

In particolare, le partite oggetto di iscrizione a ruolo sono state quelle per le quali l'importo a titolo di contributi da recuperare, comunicato da agenzia delle Entrate, coincida con il credito risultante dagli archivi dell'Inps. In presenza di credito per omissione contributiva, sono state oggetto di iscrizione anche le sanzioni per ritardato versamento e/o per mancato acconto calcolate dall'agenzia delle Entrate, identificate in avviso di addebito con codice tributo 8079 se artigiano, 8105 se commerciante.

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