Gestione separata, malattie gravi equiparate al ricovero
Con la circolare n.139/17 di ieri l’Inps chiarisce il concetto di
Per essere così indennizzabile, la malattia deve essere riferita ad una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel tempo, si concretizza in una guarigione - o, comunque, in una stabilizzazione – tale da consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel breve periodo. Tutto ciò premesso, alla luce dell’interpretazione fornita, può quindi intendersi che il legislatore abbia voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di “degenza domiciliata”.
Alla circolare l’Istituto allega anche un elenco di malattie che rientrano nella previsione di indennizzabilità (dalle neoplasie maligne in trattamento alle malattie dismetaboliche, dai periodi successivi ai trapianti alle intossicazioni) e fornisce le istruzioni per la presentazione e la documentazione dell’istanza da parte del lavoratore. In particolare, per il riconoscimento della tutela oggetto della circolare è necessario che gli uffici medico legali dell’Inps possano visionare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel certificato di malattia. In quest’ottica, l’istituto previdenziale dovrà necessariamente ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche un’ulteriore documentazione medica - caratterizzata da cartelle cliniche, relazioni mediche e accertamenti diagnostici - comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica o la sussistenza della grave patologia cronica come sopra descritta.
La circolare n. 139/17 dell'Inps
Prescrizione contributi gestioni pubbliche, proroga dei termini
di Silvano Imbriaci
Insediato il nuovo Cda dell’Inps, Fava presidente
di Giorgio Pogliotti e Marco Rogari