Previdenza

Giornalisti autonomi: rivalutati trattamenti a carico di Inpgi 2

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata nuovi valori e conguaglio applicati con la pensione di febbraio

di Pietro Gremigni

Con il rateo di pensione di febbraio 2023 l'Inpgi procederà alla rivalutazione dell'8,1% dei trattamenti pensionistici a favore dei giornalisti iscritti alla gestione separata dell'Inpgi stesso ed effettuare i conguagli con quanto già attribuito in via provvisoria a gennaio con il tasso provvisorio del 7,3 per cento.
Così si è espresso l'Istituto con la circolare numero 3 del 31 gennaio 2023, che fornisce inoltre i nuovi valori delle prestazioni previdenziali e assistenziali a seguito delle operazioni di perequazione delle pensioni.
Aumenta anche l'indennità Dis Coll, il cui valore massimo passa da 1.360,77 euro mensili a 1.471,00 euro.
Tornando agli istituti previdenziali, il regime di parziale incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi da lavoro è modificato a causa dell'incremento del trattamento minimo di pensione a 567,94 euro mensili.
Infatti, i nuovi limiti, legati a un moltiplicatore del trattamento minimo, elevano a 22.149,66 euro annui il limite fino al quale la pensione ai superstiti è cumulabile coi redditi, mentre:
– da 22.149,66 a 29.532,88 euro la pensione si riduce del 25%;
– da 29.532,89 a 36.910,16 euro si riduce del 40%;
– oltre 36.910,16 si riduce del 50%.
Cambiano anche i limiti per le prestazioni di maternità e malattia.
L'indennità̀ di maternità per le giornaliste libere professioniste è corrisposta in misura pari all'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento nel rispetto dei seguenti limiti:
– minimo pari a 5.610,80 euro
– massimo di 28.054,00 euro.
Infine, l'indennità di malattia spettante ai giornalisti con contratto di collaborazione, non iscritti ad altra forma di previdenza o non pensionati risulta pari per ogni giorno di malattia a euro 12,41 o 18,66 oppure 24,88 a seconda dei contributi accreditati nei 12 mesi precedenti, rispettivamente da 3 a 4 mesi, oppure da 5 a 8 mesi o infine da 9 a 12 mesi.
Tali valori raddoppiano in caso di degenza ospedaliera.

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