Contenzioso

Giustificazioni a carico del datore per il licenziamento ritorsivo

Dichiarato nullo il provvedimento adottato nei confronti di un dipendente che non ha aderito al piano di incentivazione all’esodo

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di M.Pri.

La natura ritorsiva del licenziamento si configura come una eccezione e quindi è onere del datore di lavoro provare la veridicità delle ragioni formalmente poste a fondamento del provvedimento espulsivo.

Sulla base di questa valutazione e del fatto che il datore non ha fornito prova adeguata delle ragioni del licenziamento, il Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, ha dichiarato la nullità del provvedimento espulsivo e deciso la reintegrazione del lavoratore.

La vicenda oggetto dell'ordinanza del 18 aprile 2023 riguarda la cessione di un ramo di azienda da A a C per il tramite di B. Un lavoratore è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dalla cessionaria. Tuttavia il giudice ha rilevato che, a fronte della professionalità acquisita in 20 anni di servizio, il dipendente avrebbe potuto ricoprire funzioni in vari reparti e inoltre la cessionaria ha effettuato nuove assunzioni, giustificandosi con il fatto che si tratta di posizioni con mansioni non compatibili con la professionalità del licenziato. Tuttavia non ha prodotto i contratti di assunzione e il giudice ha concluso che l'azienda non ha fornito prova dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore in un'altra mansione.

Inoltre il Tribunale ha valorizzato un altro aspetto della vicenda e cioè il fatto che il dipendente, insieme ad altri colleghi, aveva rifiutato di aderire al piano di incentivo all'esodo proposto dalla società cedente e per tale motivo era stato inizialmente escluso dal piano di cessione (con attivazione della cassa integrazione a zero ore) e che solo nei confronti di questi lavoratori la cessionaria ha proceduto con i licenziamenti motivati dalla necessità di ridimensionare i costi del personale. Inoltre, a seguito di altra sentenza, questi lavoratori avrebbero dovuto entrare in servizio presso la cessionaria, ma quest'ultima li ha posti in aspettativa retribuita fino al recesso.

Il giudice ha concluso quindi che esiste un intento ritorsivo nei confronti del lavoratore. A fronte di ciò, e del fatto che l'azienda cessionaria non ha provato la veridicità dei motivi del licenziamento, quest'ultimo è stato dichiarato nullo, con reintegrazione del lavoratore e pagamento di un'indennità pari all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a contributi assistenziali e previdenziali, dal licenziamento fino alla reintegrazione effettiva, dedotto l'eventuale aliunde perceptum.

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