Gli adattamenti organizzativi possono giustificare il licenziamento per inidoneità alla mansione
Un tema molto delicato è la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alla mansione specifica, attestata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del Dlgs 81/2008, sulla quale recentemente la Corte di cassazione, sezione lavoro, è tornata nuovamente focalizzando alcuni ulteriori importanti elementi in ordine alla legittimità del licenziamento in tale fattispecie.
La corte, infatti, con la sentenza 10 luglio 2019, numero 18556, ha puntato i riflettori sui presupposti che legittimano il provvedimento espulsivo, fornendo anche un interessante orientamento in ordine al rapporto tra l'obbligo di previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi e il rispetto delle condizioni di lavoro degli altri dipendenti.
La vicenda affrontata dai giudici di legittimità riguarda il licenziamento di un lavoratore di un'impresa industriale, dichiarato inidoneo dal medico competente a espletare tutte le mansioni disponibili. Da quanto è possibile desumere dalla sentenza sembra di capire che tale inidoneità sia conseguente allo svolgimento di mansioni non compatibili con il rischio da movimentazione manuale dei carichi e, più precisamente, con quello riguardante gli arti superiori.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, ma la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia emessa dal tribunale della stessa città, ne ha dichiarato la legittimità ritenendo sussistente un giustificato motivo oggettivo per la sopraggiunta inidoneità fisica alle mansioni.
A fondamento di tale decisione, dopo avere disposto una nuova consulenza tecnica medico-legale, la Corte territoriale ha ritenuto che il lavoratore sia permanentemente inidoneo a svolgere ogni mansione nei reparti di montaggio, stampaggio metallico, rifilatura flessibile ed integrale, schiumatura flessibile e integrale in situ. Nel reparto stampaggio il lavoratore era stato ritenuto idoneo a svolgere solo alcune attività che, tuttavia, avrebbero richiesto una diversa organizzazione del lavoro nel reparto stesso in funzione delle patologie e limitazioni da cui era affetto.
Ad avviso della Corte di appello ne consegue che tale esigenza si sarebbe configurata come «una indebita ingerenza nell'insindacabile valutazione di carattere organizzativo rimessa al datore di lavoro e tutelata dall'articolo 41 della Costituzione» e, per altro, una «siffatta interferenza avrebbe aggravato la posizione dell'intero gruppo degli altri addetti allo stampaggio termoplastici».
Il lavoratore licenziato ha, tuttavia, proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili.
La Cassazione ha, però, rigettato il ricorso ritenendo infondate le censure formulate in ordine alle prospettate violazioni di legge. In particolare, i giudici hanno tenuto a precisare che, sulla base anche dei principi già espressi in passato dalla stessa Corte, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro «purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido» ai fini della legittimità del recesso, in applicazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003, in recepimento dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/Ce «secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dal predetto articolo 5».
Quanto, poi, alla possibilità di ricollocare il lavoratore nel reparto stampaggio delle materie plastiche sempre secondo la Cassazione «tale assegnazione avrebbe richiesto una diversa organizzazione del lavoro nel reparto stesso (che avrebbe rappresentato una indebita ingerenza nell'insindacabile valutazione rimessa al datore di lavoro e tutelata dall'articolo 41 della Costituzione) e avrebbe determinato, altresì, un aggravamento della posizione dell'intero gruppo degli altri addetti allo stampaggio termoplastici, tenuti alla rotazione su postazioni più impegnative, con il conseguente maggior rischio a loro carico».
Ecco, quindi, che per i giudici oltre che alla salvaguardia del principio di libertà dell'iniziativa economica dell'imprenditore, deve essere tutelato anche il diritto alla salute degli altri dipendenti (articolo 32 della Costituzione) i quali non possono subire un peggioramento delle condizioni lavorative e, quindi, maggiori rischi per la salute e la sicurezza, per attuare gli adattamenti organizzativi che sarebbero necessari a consentire un possibile reinserimento del lavoratore dichiarato inidoneo alla mansione (si veda l’articolo 42 del Dlgs 81/2008).