Il CommentoAmmortizzatori

Gli ammortizzatori sociali in caso di calamità naturali

L'ordinamento prevede già oggi strumenti di sostegno al reddito in caso di eventi imprevedibili e calamità naturali (alluvioni, crolli, terremoti), semplificati rispetto alle procedure ordinarie. L'Inps ha confermato l'applicabilità di tali ammortizzatori anche ai fenomeni delle ultime settimane e il Governo ha ritenuto comunque di intervenire con ulteriore normativa in deroga

di Marco Menegotto

In anteprima da Guida al Lavoro n. 23 del 2 Giugno 2023

Il Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 ha approvato, con decreto-legge, un pacchetto di misure urgenti per le zone colpite dalla violenta alluvione ed ancora in piena emergenza. Tra queste vi sarà una "cassa integrazione emergenziale" pari a massimo 90 giornate e per tutte le realtà economiche. Questo è almeno quanto si apprende dal comunicato stampa del Ministero del Lavoro.
In attesa di conoscere i dettagli, anche operativi, di una simile misura, sembra utile verificare gli strumenti già presenti nell'ordinamento, e quindi immediatamente applicabili, per i settori coperti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) (Art. 10, D.Lgs. n. 148/2015: industria, ma anche parte del settore cooperativo e dell'artigianato) o dai fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, D.Lgs. n. 148/2015), come anche dei fondi bilaterali alternativi (art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, tra cui i fondi del mondo della somministrazione di lavoro e dell'artigianato) secondo le rispettive procedure, nonché dal fondo di integrazione salariale (FIS) (art. 29, D.Lgs. n. 148/2015, per il settore del commercio e servizi, in assenza di fondi di natura bilaterale).

Ammortizzatori già disponibili
Tra le "situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali" (art. 11, c. 1, lett. a), il D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 (si veda anche la Circolare Inps n. 139 del 1° agosto 2016, § 6.6), ricomprende, per quanto qui d'interesse, al suo art. 8, la fattispecie "incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica" a fronte dei quali occorra "la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell'impresa" (1° comma). La causale qui esposta sarà utilizzabile ogni qualvolta eventi di questo tipo interessino le aree in cui sono ubicate le unità produttive in questione, con allegazione alla relazione tecnica da presentare in sede di istanza all'INPS, oltre che della "consueta relazione descrittiva dell'evento e degli effetti sull'attività dell'azienda istante", ove necessario, anche di verbali e/o attestazioni delle diverse autorità competenti comprovanti la natura dell'evento. Qualora invece, anche a fronte di analoghi eventi, vi sia impraticabilità dei locali o sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per ordine di pubblica autorità (2° comma), occorrerà allegare le dichiarazioni dell'autorità pubblica (ad esempio ordinanze) che attestino l'impraticabilità dei locali specificamente interessati da cassa integrazione; si pensi, ad esempio, al crollo di una porzione di fabbricato a seguito dell'alluvione ed alla relativa inibizione all'accesso. In alterativa, sussistendone i requisiti (su tutti il livello minimo di quantità di pioggia a seconda delle lavorazioni interrotte), potrà anche essere impiegata la causale di cui all'art. 6 del citato decreto, inerente gli "eventi meteo" (largamente utilizzato nel settore edile e della impiantistica esterna), ed in particolare la pioggia, specificando in dettaglio l'attività o la fase di lavorazione in corso al momento del verificarsi dell'evento e le conseguenze sull'andamento produttivo, con acquisizione diretta da parte dell'Inps dei relativi bollettini meteo (Inps , circ. n. 139/2016, § 6.4 e msg. n. 1856/2017).

Il messaggio Inps n. 1699/2023 e le disposizioni di maggior favore
Ed in effetti, con messaggio Inps n. 1699 del 10 maggio 2023 (in Guida al lavoro n. 22/2023), emanato a seguito della prima alluvione del 2-3 maggio 2023 e sulla base della dichiarazione dello stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 04/05/23, l'Istituto ha provveduto a confermare le misure che già l'ordinamento prevede come in deroga rispetto alle procedure ordinarie, in particolare per le causali relative alle alluvioni ed alla impraticabilità dei locali per ordine della pubblica autorità, nel senso di seguito illustrato.
A fronte di dette causali, ricomprese tra gli "eventi oggettivamente non evitabili" (EONE), l'ordinamento prevede già strumenti di favore rispetto alla disciplina ordinaria. In particolare: nessun requisito di anzianità di servizio nell'unità produttiva per tutti i lavoratori destinatari dell'ammortizzatore (per effetto della riforma del 2022 restano esclusi solo i dirigenti ed invece ricompresi gli apprendisti di ogni livello ed i lavoratori a domicilio); esonero dal versamento del contributo addizionale; procedura di consultazione sindacale solo per riduzioni d'orario superiori alle 16 ore nella settimana, da attivarsi entro 3 giorni dall'informativa aziendale (per la quale non è previsto il carattere preventivo) e da concludersi, anche per via telematica, entro 5 giorni; presentazione dell'istanza all'INPS entro la fine del mese successivo a quello del verificarsi dell'evento; neutralizzazione (salvo casi specifici, come ad esempio il settore edile) dei periodi di CIGO rispetto alla durata ed ai limiti massimi fruibili nel biennio mobile (52 settimane di CIGO).
Il recente messaggio INPS precisa inoltre, in ottica di estrema semplificazione, come "i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa nelle unità produttive collocate nelle predette realtà territoriali e che presentano le domande con la causale "Incendi - crolli - alluvioni" non devono dimostrare gli effetti che l'evento ha determinato sull'attività produttiva dell'azienda".
L'INPS ha precisato altresì come, laddove anche al termine del fenomeno alluvionale risulti una impossibilità a riprendere l'attività lavorativa a fronte di interdizioni da parte delle autorità pubbliche, il datore di lavoro correttamente potrà ricorrere all'apposita causale, allegando o autocertificando i verbali relativi all'impraticabilità dei locali e indicando una data presunta, in base agli elementi concreti in possesso, di ripresa produttiva, salvo possibilità di proroga dell'ammortizzatore.
Con riferimento al settore dei servizi coperto dal Fondo di integrazione salariale, si applicano le causali d'intervento pocanzi illustrate, anche per le aziende al di sotto dei 5 dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente (che risultavano, prima della riforma del 2022, escluse), al pari della gestione dei fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 d. lgs. n. 148/2015 dopo l'adeguamento al nuovo impianto di sostegno al reddito.
Al netto delle verifiche della copertura anche tramite detti fondi e nel settore primario (di non scarsa rilevanza, vista la diffusione nel territorio colpito) con l'intervento del CISOA (L. n. 457/1972 e s.m.i., esteso, dal 2022, a settori precedentemente scoperti ), può dirsi dunque che l'ordinamento sembra tendenzialmente attrezzato a fronteggiare situazioni come quelle verificatesi negli ultimi giorni in Emilia Romagna con coperture finanziarie già assicurate dal sistema di contribuzione ordinaria obbligatoria per le imprese dell'industria e dei servizi aventi diritto (artt. 13 e 29, D.Lgs. n. 148/2015).

Prospettive
Pur in attesa di conoscerne i dettagli, ci si domanda se davvero vi fosse necessità di un nuovo intervento emergenziale generalizzato che, stando alle prime indiscrezioni, risulterebbe parallelo rispetto alle causali vigenti, soggetto a possibili variazioni in sede di conversione in legge (leggasi: incertezza applicativa) e soprattutto non immediatamente applicabile, stante la necessità per gli operatori di conoscere i fondamentali atti amministrativi INPS che ne delineano i meccanismi di operabilità.
Sarebbe stato forse sufficiente valutare e risolvere con interventi mirati le sole casistiche di possibile scopertura, così da assicurare agli operatori certezza immediata degli strumenti da applicare. Si pensi ad esempio all'ipotesi di fruizione integrale degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile (art. 4 d. lgs. n. 148/2015) da parte dell'azienda istante, che si vedrebbe precluso l'accesso anche alle causali in esame; su questo, come già avvenuto anche di recente, oppure alla previsione del pagamento diretto delle prestazioni ai lavoratori da parte dell'Inps in via automatica dietro semplice richiesta aziendale e senza dover dimostrare la crisi di liquidità. Una volta conosciuti i contenuti della novella, sarebbe in ogni caso auspicabile un intervento del Ministero e/o dell'INPS che chiarisca l'applicabilità alternativa degli strumenti ordinari rispetto a quelli di nuova emanazione, al fine di non ingenerare incertezze anche in chi correttamente già si fosse mosso per l'applicazione degli ammortizzatori vigenti.