Previdenza

Gli emolumenti post esodo aumentano l'assegno che accompagna alla pensione

di Antonello Orlando

Le prestazioni di esodo vanno ricostituite a cura dei dipendenti in prepensionamento per godere delle quote maturate dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il messaggio Inps 2099/2022 completa il percorso di istruzioni per coloro che godono una prestazione di esodo come l'isopensione Fornero o la prestazione mensile del contratto di espansione.

L'istituto, già con messaggio 2326/2020, aveva chiarito le modalità operative del versamento della contribuzione correlata per i datori di lavoro che avessero corrisposto emolumenti retributivi dopo la cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti in uno dei due prepensionamenti citati. Il messaggio 2099/2022 chiarisce che questi emolumenti retributivi concorrono anche all'incremento del valore della prestazione di esodo che è pari alla pensione maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori, se riceveranno tali emolumenti retributivi durante il godimento dell'assegno di isopensione o espansione, potranno richiedere la ricostituzione (per motivi documentali) dell'assegno sul portale web Inps, accedendo con Spid o delegando a ciò un intermediario autorizzato. La ricostituzione sarà garantita anche nel caso in cui, dopo la liquidazione dell'assegno di esodo, sia stata accreditata della contribuzione non ancora acquisita al momento del calcolo dell'assegno, ma richiesta prima della cessazione del rapporto di lavoro, come nel caso della domanda di accredito del servizio militare.

La domanda di ricostituzione per motivi documentali potrà essere presentata anche via Pec, allegando una dichiarazione firmata dal rappresentante legale del datore di lavoro che si impegnerà al versamento dei maggiori oneri di provvista di esodo a suo esclusivo carico. Il messaggio Inps allega inoltre un utile fac-simile di tale autodichiarazione, che andrà anche debitamente timbrata.

Le sedi Inps territorialmente competenti per il singolo assicurato gestiranno tale iter attraverso il processo di ricostituzione documentale, acquisendo manualmente (e dunque extra procedura informatizzata) anche le domande pervenute via Pec dai medesimi assicurati o intermediari riconosciuti.

Si ricorda che, in assenza di tale richiesta a cura dei soggetti in esodo, anche se in presenza di un teorico diritto connesso alla percezione di quote retributive riferite al rapporto di lavoro ormai cessato, non ci sarà dunque alcun incremento automatico corrispondente dell'assegno di isopensione o espansione (con riferimento sia alle quote contributive sia a quelle retributive, a seconda della anzianità contributiva del lavoratore al 1995).

Il messaggio non appare esplicitamente chiarire se, come sembra, la ricostituzione sia comunque dovuta anche in assenza della dichiarazione datoriale, considerando che la percezione di emolumenti riferiti al rapporto di lavoro e fisiologicamente corrisposti dopo la sua cessazione (come un premio Mbo) rientrano nella definizione della retribuzione imponibile previdenziale che per principio di competenza incrementa la contribuzione e dunque il valore stesso dell'assegno di esodo, senza particolari margini di discrezionalità datoriale.

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