Adempimenti

I chiarimenti dell’Inps sulla procedura per ottenere la Cig

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di Arturo Rossi

Importanti chiarimenti sulla concessione della Cig sono stati forniti dall’Inps con il messaggio 3777 del 18 ottobre 2019.
In merito all'eliminazione del file CSV, viene precisato che le informazioni in esso previste, utili anche ai fini della verifica del rispetto del limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, dovranno essere reperite dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di CIGO richiesto.
Soltanto nel solo caso in cui appaia superato il predetto limite di 1/3 e non risultino inviati o completi i dati Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda, gli operatori INPS dovranno inviare alle aziende una richiesta di integrazione documentale, finalizzata ad acquisire il file CSV.
In ogni caso, precisa l'INPS, la richiesta non andrà effettuata se siano trascorsi due mesi (compreso quello di inizio della CIGO) in quanto, dopo tale lasso di tempo, si considera cristallizzato il dato degli UNIEMENS anche se non presenti.

Superamento del limite di 1/3 e mancanza o incompletezza degli UNIEMENS degli ultimi 6 mesi
In questa ipotesi, la verifica dei dati riportati dall'azienda nel file CSV risulta indispensabile al fine di consentire il controllo dell'effettivo superamento del limite del terzo sopra indicato.
Invece, come precisato, il file CSV non deve essere richiesto nel caso in cui siano già decorsi due mesi dall'ultimo semestre di riferimento relativo al periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa oggetto della domanda di CIGO; in tali casi, si inviterà l'azienda alla presentazione dei flussi Uniemens che risultano ancora incompleti o non inviati, assegnando un termine di 15 giorni decorrenti dalla richiesta stessa.
In ogni caso, qualunque documentazione integrativa presentata dall'azienda a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, si considera utilmente ricevuta anche se prevenuta oltre il termine dei 15 giorni assegnato all'azienda, purché entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza.

Prima istanza di CIGO – impossibilità superamento limite di 1/3
Nelle ipotesi in cui l'azienda presenti, per la prima volta, una richiesta di CIG riferita ad una data unità produttiva, è evidente come non sia configurabile il raggiungimento del limite in esame. Quindi, eventuali segnalazioni della procedura di senso contrario potrebbero derivare da errate o omesse indicazioni di dati da parte dell'azienda che devono essere segnalate all'azienda stessa ai fini della rettifica.

Art. 14, D.Lgs. 148/15 - informazione e consultazione sindacale – chiarimenti
La previsione che l'adempimento in parola venga assolto, con PEC o raccomandata A/R o Fax, risponde all'esigenza di avere prova certa della data in cui la comunicazione è pervenuta ai destinatari, a tutela sia dell'azienda, che può agevolmente dimostrare di aver adempiuto all'obbligo imposto dalla legge, sia delle organizzazioni sindacali, che hanno contezza di essere state effettivamente coinvolte nella procedura.
In ogni caso, viene ribadito che nel caso in cui l'azienda produca copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previste dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 148/2015, non è necessario che dimostri anche l'avvenuta notifica delle relative comunicazioni.

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