La domanda

Pinco dipendente a tempo indeterminato è un post 1/01/1996 (contributivo puro) con inizio versamento a previdenza obbligatoria ante 1/01/2007 (non può beneficiare del regime dell’articolo 8, comma 6 del Dlgs. 252/2005). Ha aderito alla previdenza complementare dopo il 1° gennaio 2007 (ha solo montante m3 alla previdenza complementare).Nell’anno 2025 ha versato tramite il datore di lavoro contributi a previdenza complementare (fondo negoziale) in relazione a diverse fonti:a) contributo c/dipendente (es. 500 euro) + contributo c/ditta (es. 500 euro) per un totale 1000 euro (da Ccnl istitutivo del fondo negoziale) + tfr;b) regolamento welfare (atto unilaterale dal 1/01/2025 al 31/12/2025 rivolto a tutti i dipendenti) con credito wa di 1000 euro, opzionato interamente in contributo alla previdenza complementare (a contributo di 1000 euro versato al fondo si aggiunge il 10% di contributo di solidarietà);c) Ccnl con credito welfare di 200 euro, opzionato tutto in un versamento alla previdenza complementare (i 200 euro di versamento al fondo si aggiunge il 10% di contributo di solidarietà);d) Pdr (cc 2°livello aziendale) di 1000 con quota di maggiorazione del 10% in caso di conversione in welfare (100 è welfare puro), opzionato per 1100 in previdenza complementare;Il Reddito di lavoro dipendente prima dell’impatto dei contributi a previdenza complementare ammonta a 50mila euro. Quale è il regime fiscale di questi versamenti e come vanno rappresentati in cu?

L’articolo 51 comma 2 lett. h) del Tuir prevede che: “non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestati dal datore di lavoro”.

L’articolo...

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