I cronotachigrafi vanno conservati solo un anno anche per l'orario multi-periodale
Le presenze dei lavoratori mobili con orario multi-periodale possono essere registrate sul libro unico entro quattro mesi dallo svolgimento del lavoro effettivo. Nell'attesa delle registrazioni definitive, la presenza va attestata sul libro unico con una semplice P, sempreché siano conservati in azienda anche i dischi cronotachigrafici, che attestano le ore realmente eseguite. Questa l'indicazione contenuta nella circolare Ispettorato nazionale del lavoro 1/2017 emanata ieri.
Le disposizioni in tema di registrazioni sul libro unico di questa categoria particolare di lavoratori (Dl 112/2008), s'intrecciano con le disposizioni comunitarie in tema di conservazione dei dischi cronotachigrafi (Regolamento Ce 561/2006 articolo 10,paragrafo 5, lettera a-ii) e, successivamente, ribadito dall'articolo 33, paragrafo 2 del Regolamento Ce 165/2014). Queste ultime, prevalenti secondo criteri di gerarchia delle fonti, prevedono un termine di tenuta pari ad almeno a dodici mese dalla data di utilizzazione.
Le registrazioni delle presenze sul libro unico ricorda la circolare, in via ordinaria , devono essere eseguite entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento; entro quattro mesi, vanno riportate le presenze dei lavoratori mobili con orario multi-periodale, sempre che siano a disposizione degli organi di controllo le registrazioni dei dischi cronotachigrafici, che attestino le effettive ore di guida e di riposo dei lavoratori mobili per ogni possibile confronto.
La presenza per i lavoratori mobili nell'attesa può essere attestata da una P (si veda anche l'interpello 63 del 2009) e il datore di lavoro, al termine del periodo, può rilevare le ore di lavoro straordinario svolto, pagando le previste maggiorazioni.
La circolare insiste sul punto proprio perché non possano sorgere dubbi sui termini di tenuta e conservazione dei due distinti documenti di lavoro.
Detto sopra del termine di registrazione delle presenze sul libro unico, viene ribadito, se ancora ce ne fosse bisogno, che il termine di conservazione per il libro unico è quinquennale. In caso di orario multi-periodale, la presenza dei lavoratori mobili può essere attestata con una semplice P e le registrazioni dell'orario di lavoro possono essere riportate entro il termine di quattro mesi a condizione che siano conservati i dischi cronotachigrafi che provano l'effettivo orario di lavoro.
I dischi cronografici, così come previsto dalle norme dell'Unione, devono essere conservati per (soli) dodici mesi e non sarà necessario custodirli per un termine ulteriore per giustificare la “ritardata” registrazione sul libro unico dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili.