Conguaglio a debito e conguaglio a credito; il caso del conguaglio incapiente
Dal confronto algebrico tra l'imposta netta ricalcolata e le ritenute fiscali già operate nei vari periodi di paga, possono derivare un conguaglio a debito - da cui deriva una maggiore trattenuta – ovvero a credito. In tale ultima fattispecie, con circolare n. 238/E del 22 dicembre 2000, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che, qualora all'atto delle operazioni di conguaglio il datore di lavoro abbia a disposizione un monte ritenute non sufficiente a coprire l'ammontare degli importi a credito...