Il bonus degli 80 euro entra nel conguaglio di fine anno
L'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto una misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati che percepiscono un reddito contenuto nelle soglie previste dalla medesima norma.
In estrema sintesi, la norma – mediante l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 13 (Altre detrazioni) TUIR – riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti ai sensi dello stesso articolo 13 del TUIR.
Per l'anno 2014, il credito ammonta a 640 euro annui per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, mentre in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 66/2014 precisa poi che il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno e, quindi, lo stesso deve essere rapportato alla durata, eventualmente inferiore all'anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni di lavoro nell'anno per i quali spetta la retribuzione.
In pratica, poiché il bonus di 640 euro annui è un credito riconosciuto per tutto l'anno 2014, il credito eventualmente spettante potrebbe ammontare al massimo a 53,33 euro al mese da gennaio a dicembre 2014 ma, siccome tale credito può essere corrisposto (naturalmente) solo dopo l'entrata in vigore della norma (ossia dalla mensilità di maggio 2014), il credito massimo di 640 euro eventualmente spettante viene riconosciuto in quote mensili di 80 euro (640/ 8 mensilità).
Si rammenta, in sintesi, che, in base al nuovo comma 1-bis) dell'articolo 13 del TUIR, il credito spetta al verificarsi dei seguenti tre presupposti:
•tipologia di reddito prodotto: redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l);
•sussistenza di un'imposta a debito dopo aver fruito delle detrazioni per lavoro di cui all'art. 13 del TUIR spettanti per i giorni di lavoro nell'anno per i quali spetta la retribuzione;
•importo del reddito complessivo: un reddito complessivo per l'anno d'imposta 2014 non superiore a 26.000 euro al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
A fine 2014, il datore di lavoro, avendo a disposizione tutti i dati per il calcolo del reddito complessivo dei lavoratori, dovrà dapprima verificare se sussistono tutti i presupposti sopra menzionati per la spettanza del credito in parola.
In sede di conguaglio, potranno, a titolo esemplificativo, verificarsi le seguenti ipotesi:
1.il datore di lavoro accerta che non sussistono le condizioni di spettanza del credito (ad esempio perché il reddito complessivo del dipendente ha superato la soglia di 26.000 euro prevista dalla norma). In tale evenienza, il datore di lavoro recupererà in sede di conguaglio di fine anno quanto eventualmente erogato in precedenza perché non più spettante;
2.il datore di lavoro accerta che sussistono le condizioni di spettanza del credito e, di conseguenza, conferma il credito già riconosciuto ovvero, nell'ipotesi in cui per qualsiasi ragione non l'abbia precedentemente attribuito, lo riconosce interamente in sede di conguaglio;
3.il datore di lavoro accerta che sussistono le condizioni di spettanza del credito, ma in misura diversa da quella già attribuita (superiore od inferiore) e quindi corregge l'ammontare di credito riconosciuto mediante recupero/attribuzione della differenza in sede di conguaglio.
Nell'ipotesi particolare in cui il lavoratore abbia prestato la sua attività lavorativa per due datori di lavoro diversi nel corso del 2014 e si sia avvalso della facoltà di chiedere il conguaglio riassuntivo all'ultimo datore di lavoro, questi avrà a disposizione anche il modello CUD rilasciato dal precedente sostituto di imposta da cui potrà ricavare il reddito e l'ammontare del bonus che il lavoratore ha percepito nel corso dell'altro rapporto di lavoro.
Per completezza, si rammenta infine che il credito riconosciuto ai dipendenti può essere recuperato dai sostituti d'imposta soltanto mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cd. “compensazione esterna o orizzontale”) da effettuarsi mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 1655 istituito con la risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E.
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