Il cessionario può essere chiamato in giudizio in fase di appello
È possibile chiamare in causa il soggetto che ha acquistato un ramo d'azienda anche dopo il primo grado di giudizio, in quanto il cessionario del ramo non può essere considerato un soggetto terzo rispetto al giudizio, ma assume il ruolo di parte sostanziale.
Con l'affermazione di questo principio di diritto la Corte di cassazione (sentenza 12436/2018, depositata ieri) chiarisce l'esatto inquadramento giuridico che deve essere dato al cessionario di un ramo di azienda in caso di sua chiamata in causa.
La questione è nata nel corso di un giudizio svoltosi presso la Corte d'appello dell'Aquila, dove una dipendente licenziata per motivi disciplinari ha convenuto in giudizio il suo datore di lavoro. Nel corso dell'appello, la dipendente ha chiesto di poter chiamare in causa una società terza che, già durante la fase precedente, aveva acquistato il ramo di azienda presso cui si era svolto il rapporto di lavoro sino al licenziamento. La chiamata è stata richiesta in quanto la cessionaria era succeduta a titolo universale nel rapporto oggetto della causa.
La Corte territoriale ha respinto la domanda, rilevando che la cessione era già nota durante il primo grado: in virtù di tale conoscenza, la parte che invocava la chiamata in giudizio avrebbe dovuto procedere a effettuarla nel corso della precedente fase del giudizio, non essendo più consentito farlo in sede di appello.
La Corte di cassazione rigetta questo argomento, osservando, innanzitutto, che è irrilevante il momento della conoscenza soggettiva del momento in cui c'è stata la cessione del ramo.
In ogni caso, infatti, il cessionario del ramo di azienda deve qualificarsi come un successore a titolo particolare del cedente nella generalità dei rapporti esistenti. Posizione, questa, diversa da quella di un terzo, in quanto egli è titolare del diritto che è oggetto di contestazione nel giudizio. Come tale, il cessionario si trova nella stessa posizione processuale del soggetto cedente, e quindi ha diritto a intervenire o a essere chiamato in causa nella lite, senza che operino nei suoi confronti i limiti risultanti dall'articolo 344 del codice di procedura civile, e senza che si possa invocare il mancato rispetto dei termini e delle forme previste a carico dei terzi (stabilite nell'articolo 269 del codice di procedura civile).