Il contenuto della cartella deve essere identificabile
L’ente impositore, in questo caso l’Inps, deve dimostrarlo tramite gli atti prodotti in giudizio
Il destinatario di una cartella di pagamento tramite raccomandata è tenuto a dimostrare che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso è diverso da quello presunto solo se «l’ente impositore invochi l’intervenuta notificazione di un documento individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia». Questa l’indicazione espressa dalla Cassazione con un principio di diritto contenuto nell’ordinanza 398/2026 riguardante un contenzioso...
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Sezione Tributaria



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