Contenzioso

Il contratto abilita il sindacato esterno a convocare l’assemblea in azienda

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di Angelo Zambelli

L’assemblea dei lavoratori può essere convocata da un sindacato esterno all’azienda se ciò è previsto dal contratto collettivo. Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 25103/2018.

Il tribunale di Parma - la cui decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna - ha ordinato la cessazione del comportamento antisindacale dell’imprenditore consistito nell’aver impedito lo svolgimento nei locali aziendali di talune assemblee indette dalle associazioni sindacali “esterne” firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda.

La società ha adito la Suprema corte censurando le pronunce delle corti territoriali nella parte in cui hanno ritenuto le associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo legittimate a indire l’assemblea. In primo luogo, secondo il ricorrente, ciò sarebbe precluso dal tenore letterale dell’articolo 20 dello statuto dei lavoratori secondo cui le assemblee «sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva». In secondo luogo, una siffatta legittimazione non potrebbe neppure trovare fondamento nel contratto collettivo, laddove questo prevede che «il diritto di assemblea …sarà esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti...».

La Cassazione ha rigettato il ricorso secondo un iter argomentativo che muove peraltro dalla condivisione della prima censura formulata dal ricorrente: secondo la Suprema corte, infatti, l’articolo 20 detta un principio di esclusività in ossequio al quale i soggetti legittimati a convocare le assemblee sono effettivamente e unicamente le rappresentanze sindacali aziendali. Tuttavia nulla osta a che la contrattazione collettiva ampli il novero dei soggetti legittimati sino a includervi associazioni sindacali “esterne”, atteso che è proprio l’articolo 20 a fare salve eventuali disposizioni di maggior favore «stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali».

La Cassazione conclude poi negando che la previsione collettiva del caso specifico possa essere interpretata nel senso di conferire alle associazioni sindacali un mero potere di impulso, riservando il potere di indire l’assemblea alle sole rappresentanze sindacali aziendali: così argomentando, la previsione del contratto collettivo in esame «si rivelerebbe certamente inutile», atteso che non si rinviene nell’ordinamento alcuna preclusione a che qualsiasi soggetto possa «veicolare, attraverso i soggetti legittimati per legge ad indire l’assemblea, le proprie istanze».

Dunque, seppure il tenore letterale dell’articolo 20 dello statuto limiti il novero dei soggetti legittimati a convocare le assemblee alle sole rappresentanze sindacali aziendali, deve riconoscersi la piena legittimità delle norme collettive che amplino tale novero, a condizione che - come espressamente richiesto dalla Cassazione nella pronuncia 25103/2018 - venga rispettato il principio di «effettiva rappresentatività» dei soggetti legittimati (qui garantita dalla qualità di «firmataria del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva»).

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