Il dirigente e consigliere di Cda versa alla gestione separata Inps
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel considerare possibile la compatibilità della carica di amministratore (consigliere di amministrazione), purché non amministratore unico, con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società (ad es. Cass. 6699/2016). Ovviamente l'amministratore di una società di capitali può essere legato alla stessa da contemporaneo rapporto di lavoro subordinato, soltanto ove sia configurabile concettualmente e dimostrato in concreto l'elemento che caratterizza tale rapporto, ossia la subordinazione (sottoposizione al potere di controllo/direttivo degli organi apicali della società ec.). Per la configurabilità del rapporto subordinato deve inoltre sussistere, all’origine del rapporto, una autonoma volontà imprenditoriale, distinta da quella del singolo amministratore, alla quale siano imputabili la costituzione e la gestione del rapporto nonché l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita e corrispondenti a quelle tipiche della qualifica di lavoratore dipendente rivendicata. Nel caso in cui il rapporto tra amministratore e società sia configurabile alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato (sia pure di tipo dirigenziale) si applicheranno le relative norme contributive, fiscali relative a questa tipologia di rapporto. Nel quesito di parla di un compenso, deliberato dal consiglio di amministrazione, pari a euro 8.000 annui. La erogazione di un compenso in qualità di amministratore obbliga alla iscrizione alla gestione separata. Poiché l’amministratore versa già i contributi come dirigente, su tale compenso si applicherà l’aliquota ridotta del 24%.