Il giudice dà ragione: scatta la reintegra
Il licenziamento ritorsivo, come quello discriminatorio, comporta la reintegra del lavoratore nel suo posto. L’articolo 3 della legge 108/1990, precisa che «il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (...) è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo...
Rinvio alla Cassazione per gli interessi moratori su crediti di lavoro
di Marcello Bonomo ed Enrico D’Onofrio