Il giudice può decidere basandosi solo sul verbale ispettivo
Se i fatti descritti sono adeguatamente attendibili
La Cassazione, con ordinanza 36573/2022 torna sul tema dell'efficacia probatoria dei verbali ispettivi in materia contributiva, dando un'applicazione pratica ai principi espressi da una storia giurisprudenziale ormai abbastanza risalente e consolidatasi su alcuni punti fermi.
La questione, che ripropongono spesso le controversie nelle quali la pretesa contributiva è affidata a un verbale di accertamento del quale viene contestata la regolarità formale e la fondatezza nel merito, attiene sostanzialmente al fatto che il verbale ispettivo spesso rappresenta l'unica fonte di prova dell'obbligo contributivo. Tale circostanza impone di valutarne a fondo il grado di efficacia probatoria, soprattutto alla luce dell'applicazione del principio contenuto nall'articolo 116 del Codice procedura civile, secondo cui il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
Ebbene, secondo la Cassazione, la violazione dell'articolo 116 del Codice procedura civile è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel procedimento di valutazione della prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento in assenza di altra indicazione normativa, attribuendo alla prova stessa un diverso valore (ad esempio di prova legale), oppure quando – è il caso inverso – in presenza di una prova legale il giudice abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento. Al di là di queste ipotesi, la valutazione della prova in Cassazione è possibile passando solo in presenza di gravissimi vizi motivazionali (articolo 360, primo comma, numero 5 del Codice procedura civile - si veda Cassazione 20867/2020).
Ciò premesso, per quanto contenuto nei verbali di accertamento in materia contributiva, si distinguono tre gradi di efficacia, secondo una distinzione non sempre del tutto agevole.
1) I fatti direttamente percepiti dagli ispettori, elementi che fondano prove legali precostituite insuscettibili di prova contraria (articolo 2700 del Codice civile). In quest'ambito confluiscono oltre ai fatti direttamente percepiti dall'ispettore, quelli da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, e comunque tutte quelle circostanze apprese senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale (per esempio, la provenienza del documento, la sottoscrizione delle dichiarazioni, le generalità).
2) Le acquisizioni indirette, area omogenea in cui confluiscono i fatti riportati nelle dichiarazioni raccolte e le qualificazioni fattuali operate dagli ispettori, con il limite delle valutazioni e considerazioni a carattere squisitamente soggettivo. È questa sicuramente la parte più significativa dei verbali, in quanto le omissioni e violazioni in materia di lavoro e previdenza assai raramente si verificano nell'atto in cui l'ispettore compie l'accertamento o in presenza dei verbalizzanti. L'ispettore trae le proprie conclusioni spesso fondandosi sul contenuto di dichiarazioni rese da terzi o sulla conoscenza indiretta dei fatti (procedimento indiziario). Escluso il valore di piena prova che invece riguarda le acquisizioni dirette, la giurisprudenza ha precisato che è su questi elementi che il giudice esercita una valutazione generale in base all’articolo 116 del Codice procedura civile. In generale, il materiale probatorio di questo tipo è dunque liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cassazione 15073/2008).
3) Le valutazioni soggettive: rientrano in quest'area le deduzioni e considerazioni di impronta soggettiva, come, ad esempio, le qualificazioni e/o valutazioni giuridiche del rapporto di lavoro, la cui attendibilità è solo indiretta, nel senso che procede dal corredo probatorio che viene allegato, senza alcuna efficacia probatoria precostituita. Esiste nell'ordinamento una norma che regola l'efficacia probatoria del contenuto dei verbali ispettivi: l'articolo 10, quinto comma, del Dlgs 124/2004 afferma espressamente che i verbali ispettivi sono fonti di prova in base alla normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili da parte di altre amministrazioni interessate.
Sulla base di queste premesse, la Cassazione rileva che eventuali doglianze sul giudizio probatorio devono essere fondate sulla specifica individuazione di fatti contenuti nel verbale per i quali il giudice abbia eventualmente non applicato la regola di giudizio del prudente apprezzamento, valutandoli invece come elementi di prova dotati di fede privilegiata. In altre parole, la critica non può essere generica quando risulti dalla sentenza che il giudice ha attribuito ai fatti contenuti nel verbale una sufficiente attendibilità e consonanza con gli altri elementi acquisiti nel giudizio, tenendo conto anche degli altri elementi probatori acquisiti. Secondo questa giurisprudenza, la decisione del giudice può anche basarsi in esclusiva sul verbale ispettivo, purché risultino adeguatamente motivati i profili di attendibilità dei fatti ivi contenuti e vi siano elementi di conferma delle circostanze anche in altri elementi acquisiti nel giudizio. E non rileva in alcun modo la provenienza di tali elementi (se dalla difesa dell'ente o da quella della parte privata), in quanto ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legalmente utilizzata ai fini della decisione indipendentemente dalla sua provenienza (si veda Cassazione 23490/2020).