Il lavoro straodinario nel ccnl lavanderie industriali
Il CCNL Lavanderie industriali definisce il lavoro straordinario contrattuale o supplementare quello prestato oltre l'orario giornaliero e settimanale, ad eccezione di quello connesso ai regimi di flessibilità, flessibilità tempestiva e rimodulazione dell'orario di lavoro, e considera lo straordinario ai fini legali, il lavoro prestato oltre l’orario di legge. La durata dell'orario contrattuale è fissata in 8 ore giornaliere e 40 settimanali, al cui raggiungimento le parti hanno previsto che debbano essere computate le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo; nulla viene detto in merito alle ore non lavorate causa permesso. Non essendo dunque i “permessi” espressamente richiamati dal CCNL tra le ore da conteggiare ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale, si deve presumere che gli stessi non avendo la stessa valenza delle festività per ciò che interessa, non debbano essere considerati utili al raggiungimento dell’orario contrattuale giornaliero o settimanale. Per quanto sopra esposto e per il permesso indicato nel quesito, in considerazione di quanto disciplinato dal CCNL Lavanderie industriali, si ritiene giusto considerare 30 minuti dell’ora e mezza lavorata extra, a completamento delle 40 ore settimanali ordinarie, e retribuire come straordinario la sola ora eccedente l’orario fissato contrattualmente, salvo sia applicata in azienda una condizione di miglior favore, rispetto a quanto è possibile evincere dal C CNL in esame.