Contrattazione

Il nuovo Ccnl per il settore informatica, servizi innovativi e comunicazioni grafiche

di Paola Sanna

In data 10 ottobre 2018 tra Federdat e Unsic, Consil, Confial è stato stipulato il nuovo contratto collettivo di lavoro applicabile ai dipendenti di piccole e medie aziende dell'Informatica e dei Servizi Innovativi e della Comunicazione grafiche ed affini. Il presente contratto ha durata triennale e decorre dal 15 ottobre 2018.

Ente bilaterale nazionale
Consapevoli dell'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali, le Parti individuano quale ente bilaterale nazionale del settore Ebilav, come strumento utile ad ogni iniziativa in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. Il contributo da destinare all'Ente è pari al 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Vista l'obbligatorietà di tale contributo, le Parti precisano che l'azienda che ne omette il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo, corrisposto per 13 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto.

Periodo di prova
Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a:
• 6 mesi per i lavoratori appartenenti al 5°, 6° e 7° livello;
• 3 mesi per i lavoratori degli altri livelli.

Contratto a tempo determinato
Il contratto a termine viene adeguato alla Legge 96/2018 per quanto riguarda la sua durata. Le assunzioni a termine e con contratti di somministrazione a tempo determinato non possono complessivamente superare il 32 per cento annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva.

Contratto a tempo parziale
Il contratto di lavoro part-time segue quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge previste dal Dlgs 81/2015, in particolare le ore di lavoro supplementare non devono superare la misura di 120 ore annue e devono essere retribuite con una maggiorazione del 15 per cento rispetto alla paga base oraria.

Apprendistato
Il lavoratore, nel primo periodo di apprendistato, è inquadrato e retribuito due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo invece un livello sotto quello di destinazione finale; mentre nel terzo periodo, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.

Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Al fine di garantire le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa le Parti hanno deciso di stipulare una convenzione con la società di mutuo soccorso Cesare Pozzo. L'azienda è tenuta a versare un contributo obbligatorio a carico ditta, pari ad euro 144,00 annuali per ogni lavoratore beneficiario da corrispondere alla mutua Cesare Pozzo anticipatamente in quote mensili uguali, pari ad euro 12,00 per ogni lavoratore, entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese.
L'azienda che omette il versamento di tali quote deve erogare al dipendente un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità o ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dalla mutua Cesare Pozzo.

Orario di lavoro
Le Parti fissano in 38 ore e 30 minuti settimanali la durata normale del lavoro effettivo.
Per i lavoratori a turni l'orario di lavoro è:
• di 38 ore e 30 minuti settimanali per il primo e per il secondo turno,
• di 36 ore settimanali per il terzo turno.

Lavoro straordinario
Le maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione per le prestazioni di lavoro straordinario sono le seguenti:
• 9,62 per cento per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
• 30,00 per cento per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.

Malattia
Il dipendente ha diritto nei periodi di malattia ad una integrazione dell'indennità a carico dell'Inps da corrispondersi dal datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
• 100,00 per cento per primi tre giorni (periodo di carenza);
• 100,00 per cento per i giorni dal 4° al 20°;
• 100,00 per cento per i giorni dal 21° al 180°
• 0,00 per cento dal 181° giorno in poi.

Trattamento economico
All'articolo 93 le Parti indicano gli importi dei minimi contrattuali previsti per i vari livelli della classificazione del personale del Ccnl in commento.

Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1° luglio 2018 vengono corrisposti euro 150,00 a titolo di elemento di garanzia retributiva a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno.

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