Il part time nel Ccnl lavanderie
In materia di regime di orario a tempo parziale, l’articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini (rinnovato il 13 luglio 2016, n.d.r.) prevede, tra le altre disposizioni generali, che: - le aziende valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, l'accoglimento di richieste per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo del 10% del personale in forza a tempo indeterminato; - le aziende, entro il limite complessivo del 10% accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. La trasformazioni che riguardano i lavoratori affetti da patologie oncologiche non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite del 10%. Si ritiene che il limite del 10% vada considerato complessivamente sia per le instaurazioni di nuovi rapporti sia per eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In ogni caso, si evidenzia come le parti abbiano verbalmente dichiarato che la percentuale suddetta potrà comunque essere superata attraverso accordi individuali con il consenso dell’azienda e del lavoratore.