Rapporti di lavoro

Il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione consente il tirocinio

L’Ispettorato ha chiarito che non ci sono impedimenti per il cittadino non comunitario

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di Antonella Iacopini

Via libera ai tirocini per i cittadini stranieri titolari di un valido permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota n. 320 dello scorso 14 febbraio, acquisito il parere della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, chiarisce che il cittadino straniero non comunitario, presente in Italia con un regolare permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di studio o formazione professionale, può svolgere tirocini curriculari ed extracurriculari.

L'Ispettorato richiama in prima battuta il generale principio di parità di trattamento, in base al quale la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento si applica anche ai cittadini extracomunitari, permettendo loro di seguire percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all'inserimento lavorativo. La nota prosegue distinguendo tra due diverse ipotesi. La prima, quella di tirocinio per cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio. La seconda, quella di un tirocinio da instaurare con un cittadino extracomunitario non soggiornante in Italia, nei confronti del quale «trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per il quale sono richieste specifiche autorizzazioni».

Di seguito, l'Ispettorato passa a esaminare la questione afferente la possibilità per chi possiede un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale di svolgere sia un percorso di tirocinio curriculare, sia extracurriculare. In tal senso l'Inl apre a tale eventualità, ma formulando opportune osservazioni in ragione del tipo di tirocinio.

Con riferimento al tirocinio curriculare, infatti, potranno essere svolte tutte le attività previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato. Del resto, dal momento che il tirocinio curriculare è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto e non consiste in un rapporto di lavoro subordinato, è assolutamente condivisibile che il permesso di soggiorno per motivi formativi consenta lo svolgimento del tirocinio senza la necessità che il cittadino straniero sia in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, che è invece previsto per attività di natura subordinata.

Nel caso di tirocinio extracurriculare sarà, invece, necessario entrare nel merito della compatibilità delle attività da svolgere nell'ambito del tirocinio con l'espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, anche alla luce di quanto prevede la normativa regionale. Inoltre, dal momento che non siamo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'Ispettorato chiarisce che non rilevano in alcun modo i limiti posti dal comma 4 dell'articolo articolo 14 del Dpr 394/1999, di attuazione del Testo unico sull'immigrazione (Dlgs 286/1998), che permette lo svolgimento di attività di lavoro subordinato a chi possiede un valido permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, dal momento che tale titolo è stato inserito tra le deroghe all'ingresso in Italia per motivi di lavoro entro le quote stabilite.

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