Rapporti di lavoro

Il preposto può interrompere l’attività in caso di irregolarità

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di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Al preposto vengono affidati nuovi e più tempestivi poteri di intervento ai fini della sicurezza sul lavoro. È quanto stabilito da emendamenti introdotti nel decreto 146/2021 in fase di conversione in legge che, modificando alcuni articoli del decreto legislativo 81/2008 (testo unico salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), intervengono non soltanto sulla ridefinizione dei compiti del preposto, ma anche sugli altri obblighi del datore di lavoro riferiti alla formazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti e all’addestramento.

Obblighi e sanzioni

In base al nuovo articolo 18 del testo unico, al preposto viene assegnato anche l’obbligo di vigilanza e, secondo l’articolo 19, quello di intervenire per modificare il comportamento non conforme alle disposizioni e istruzioni impartite da datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale. In caso di mancata attuazione di tali disposizioni, ha il potere/obbligo di interrompere l’attività del lavoratore inadempiente e informare i superiori diretti.

Analogo obbligo di interruzione temporanea dell’attività, con segnalazione a datore di lavoro e dirigente, ricorre nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro ovvero in presenza di ogni condizione di pericolo.

I preposti, in caso di inosservanza di tali obblighi, sono penalmente perseguibili, con l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491 a 1.474 euro. Il datore di lavoro, che ometta la nomina del preposto con tali compiti, è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6mila euro.

A loro volta i datori di lavoro che svolgano attività in regime di appalto o subappalto devono indicare espressamente al committente o all’appaltatore chi svolge la funzione di preposto. La violazione è sanzionata in modo analogo alla mancata nomina di questa figura.

Poiché la nuova funzione di responsabilità del preposto eccede quella finora prevista contrattualmente, il nuovo articolo 18 del testo unico stabilisce che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento, aggiuntivo alla retribuzione ordinaria, spettante al preposto per lo svolgimento delle nuove attività, per le quali non può subire pregiudizio.

Non viene però stabilito quali aziende, in relazione al proprio organico, siano obbligate alla nomina dei preposti. È il caso, per esempio, delle piccole imprese, anche artigiane o commercianti, ovvero delle imprese edili che abbiano già presente nell’organico l’assistente o il capo cantiere, dove attualmente il preposto non viene nominato ma c’è quello “di fatto”.

Formazione e addestramento

Con una modifica dell’articolo 37 del testo unico viene stabilito che l’addestramento di tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, deve consistere in una prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché,tramite una esercitazione, delle procedure del lavoro in sicurezza. In ogni caso gli interventi di addestramento devono essere tracciati in apposito registro.

Le attività di formazione, invece, devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale, ovvero ogni qualvolta lo richieda l’evoluzione dei rischi già noti o l’insorgenza di nuovi.

Viene altresì stabilito che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare l’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del testo unico tenendo conto delle nuove disposizioni. L’accorpamento dovrà individuare:
- la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria, estesa anche al datore di lavoro;
- la verifica finale di apprendimento di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

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