Contenzioso

Il principio della decadenza nelle prestazioni previdenziali e assistenziali

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di Silvano Imbriaci

L’applicazione del principio della decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria per l’accesso a prestazioni previdenziali ed assistenziali (art. 47, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni) non è sempre semplice e immediata, e spesso induce i giudici a ricorrere ai principi generali in materia per meglio giustificare le proprie decisioni, posto che si tratta di determinare l’accesso ad un trattamento sulla base di regole che hanno a che fare con il trascorrere del tempo e non con il possesso dei requisiti sostanziali. Ecco perché appaiono interessanti due recenti pronunce della cassazione in tema di decadenza, relative una al profilo della irrimediabilità degli effetti, l’altra all’applicabilità della decadenza speciale prevista in materia di invalidità civile ratione temporis
Nell’ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24751 la Sezione lavoro affronta la questione degli effetti della proposizione di nuova domanda amministrativa successiva ad una prima domanda in relazione alla quale il termine di decadenza risulta spirato (siamo in materia di rivalutazione contributiva per effetto dell'accertata esposizione a polveri di amianto). Mentre nella fase di merito i Giudici avevano valorizzato la presentazione della seconda istanza amministrativa, la Cassazione è di contrario avviso, e questo sulla base della verifica della funzione di questo istituto. Lo scopo principale che indusse il legislatore ad inserire nella materia previdenziale una regimentazione così rigorosa, e dagli effetti così dirompenti, dei tempi necessari per l’attivazione del diritto in sede giudiziale, una volta chiusa la fase amministrativa, era proprio quello di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese pubbliche, gravanti sull'erario. Semplicemente, ove si consentisse il superamento dell’effetto preclusivo e finale tramite la proposizione di una nuova domanda amministrativa, tale esigenza di certezza ne verrebbe chiaramente compromessa. Dunque la proposizione in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione. Con tale decisione si legittima quindi la verifica anticipata in fase amministrativa di un dato (la eventuale proposizione non tempestiva del ricorso giudiziale) che invece riguarda, appunto, la fase successiva, ma che l'Istituto segnala fin da subito come ostativo anche rispetto alla concessione della prestazione richiesta. Peraltro, l’applicazione dell'art. 47 cit. è ampia e riguarda, nell'ambito dei trattamenti pensionistici indicati dalla norma, tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione o la determinazione della sua misura, comprese quindi le domande finalizzate all’accertamento di una maggiore consistenza della propria posizione contributiva in vista di un miglioramento della propria posizione pensionistica.
L’altra pronuncia (Cass., sez. lav., 10 ottobre 2018, n. 25081) sposta invece l’attenzione sulla decadenza speciale introdotta per le prestazioni di invalidità civile dall'art. 42 comma 3 del D.L. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003 (deposito del ricorso giudiziale entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa), ma ha degli elementi di connessione con la prima ordinanza, proprio in relazione alla individuazione dell’ambito di applicazione della norma. Pur essendo speciale, il meccanismo di questa decadenza funziona allo stesso modo, in quanto impedisce la proposizione dell’azione giudiziale una volta che si sia consolidato il provvedimento amministrativo a seguito del trascorrere di un periodo certo non lungo (sei mesi). In questo caso però la Sezione Lavoro ritiene che ove non sia possibile l’applicazione della norma sopra indicata (art. 42 cit.) e dunque ove il provvedimento sulla prestazione di invalidità civile sia stato comunicato prima del 31.12.2004 (l'efficacia della norma è stata differita a questa data dall'art. 23 comma 2 del D.L. n. 335/2003, conv. in l. n. 47/2004), non può neanche parlarsi di decadenza ai sensi dell'art. 47 cit., norma generale in materia. In altre parole, proprio perché la decadenza in materia di invalidità civile è una decadenza speciale, deve essere evidenziato il fatto che sia stata introdotta ex novo dalla normativa sopra indicata, e quindi non è possibile applicare il regime generale previsto per le prestazioni pensionistiche (il cui concetto esteso deve arrestarsi di fronte ad ipotesi di regolamentazione di decadenze speciali).

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