Adempimenti

Il recupero delle maggiori ritenute subite per il lavoro dipendente svolto all’estero

Il contribuente che ha svolto lavoro dipendente nel Regno Unito, se ha subito indebitamente ritenute può presentare in Italia una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi da correggere

di Salvatore Servidio

Con la risposta a interpello 97 del 19 gennaio 2023, l'agenzia delle Entrate si è occupata del caso di un contribuente residente nel Regno Unito da ottobre ed iscritto all’Aire da gennaio dell’anno successivo.
In particolare, un lavoratore dipendente con residenza nel Regno Unito, aveva svolto attività lavorativa per un certo periodo nel Paese anglosassone per la quale il datore di lavoro aveva effettuato le ritenute alla fonte.
Il datore di lavoro ha poi dovuto effettuare un conguaglio, l'anno successivo, poiché era aumentata la base imponibile e l'aliquota media da applicare era risultata più elevata.
Il lavoratore ha riportato nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia, sia i redditi prodotti in Italia sia quelli conseguiti nel Regno Unito, evidenziando però solo le imposte trattenute prima del conguaglio effettuato dal datore di lavoro.
Il lavoratore ha così chiesto all'agenzia delle Entrate se poteva portare in detrazione dalle imposte italiane anche le ritenute d'imposta effettuate dal datore di lavoro britannico dopo le operazioni di conguaglio.

La soluzione delle Entrate

Nella risposta all'interpello in esame, l'agenzia Entrate conferma che sono detraibili ai sensi dell'articolo 165 del Tuir le imposte pagate all'estero a titolo definitivo entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito estero. A tal fine, viene innanzitutto ricordato che l'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Regno Unito prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi, corrisposti a fronte della prestazione di un'attività di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente il Trattato internazionale; ipotesi in cui tali remunerazioni sono assoggettate ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi Nel caso in esame il reddito corrisposto al contribuente, a fronte dello svolgimento di un'attività di lavoro dipendente nel Regno Unito quando lo stesso contribuente risultava residente in Italia, deve essere assoggettato ad imposizione in entrambi gli Stati, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del richiamato Trattato internazionale. La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia, Stato di residenza del contribuente nell'anno di riferimento, mediante la concessione del credito d'imposta previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, della Convenzione, con le modalità e alle condizioni stabilite dall'art. 165 del Tuir, concernente credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Le modalità di recupero

Riguardo alle modalità di recupero delle ritenute indebitamente subite/operate ed i connessi adempimenti, l'Agenzia segnala che l'istante può far riferimento all'articolo 2, comma 8, del d.p.r. 322/1998, che consente la correzione di errori che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta.In concreto, quindi, ove le imposte a debito trattenute in sede di conguaglio non siano state detratte nella dichiarazione italiana, il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore, in base alle disposizioni dell'articolo 3 del d.p.r. 322/998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi da correggere.Il credito che emerge dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

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