La modifica dell'art. 2103 c.c. ha avuto un importante riflesso sul cd. "repêchage", vale a dire l'obbligo (di creazione giurisprudenziale) gravante sul datore di lavoro il quale, prima di procedere al licenziamento del prestatore di lavoro per giustificato motivo oggettivo, deve vagliare tutte le possibilità di ricollocazione all'interno dell'azienda del lavoratore in esubero o divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli.
L'aspetto sul quale, però, è interessante soffermarsi è il riflesso che la modifica dell'art. 2103 c.c. ha avuto sul cd. "repêchage", vale a dire l'obbligo (di creazione giurisprudenziale) gravante sul datore di lavoro il quale, prima di procedere al licenziamento del prestatore di lavoro per giustificato motivo oggettivo, deve vagliare tutte le possibilità di ricollocazione all'interno dell'azienda del lavoratore in esubero o divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli.
Innanzitutto, ricordato il...