Contrattazione

Il rinnovo del contratto acconciatura ed estetica recepisce il decreto Trasparenza

L’accordo indica in modo dettagliato le informazioni da fornire al dipendente al momento dell’assunzione

di Cristian Callegaro

A fronte delle profonde modifiche apportate al Dlgs 152/1997 dal decreto Trasparenza (Dlgs 104/2022), attuativo della direttiva Ue 2019/1152 circa l'obbligo dei datori di lavoro di assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, sono aumentate le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori (subordinati e non) da datori di lavoro e committenti.

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro acconciatura ed estetica (per esteso "per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere"), tiene conto delle nuove disposizioni.

L’articolo 11 del contratto prevede che «le assunzioni al lavoro vengono effettuate in conformità al presente c.c.n.l. e alle disposizioni legislative in materia. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Dlgs 152/1997 e ss.mm.ii., il datore di lavoro nella lettera di assunzione da consegnare al lavoratore dovrà essere indicato (n.d.r., dovrà indicare):
- l'identità delle parti;
- il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la tipologia del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e se del caso, con la durata dello stesso;
- diritto di precedenza di cui alla lettera d) dell'articolo 22 con le modalità di attuazione;
- la durata del periodo di prova se previsto;
- l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore e/o le modalità di determinazione e di fruizione delle stesse, nonché degli altri congedi retribuiti con le modalità di determinazione e di fruizione;
- la programmazione dell'orario normale di lavoro, il trattamento del lavoro straordinario e supplementare;
- i termini del preavviso in caso di recesso;
- il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro e l'eventuale contratto di secondo livello (in genere il settore è interessato dalla contrattazione collettiva regionale);
- l'iscrizione agli enti del sistema bilaterale artigiano (Ebna-Fsba, Sanarti, Fondartigianato).

È poi previsto, in via residuale, che dovrà essere indicato quanto altro previsto dal decreto legislativo 104/2022.

In merito alla documentazione che ogni lavoratore dovrà presentare per formalizzare l'assunzione, vengono riportati i seguenti documenti:
- carta di identità o documento equipollente;
- documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto);
- copia del codice fiscale;
- l'attestazione della qualifica o abilitazione professionale, ove prevista dalla normativa di settore, per svolgere mansioni che prevedono specifici requisiti professionali;
- l'attestato di frequenza dei corsi sulla sicurezza eventualmente già svolti.

Il lavoratore dovrà inoltre dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 in materia di pprendistato professionalizzante, all'atto di assunzione il lavoratore apprendista dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali frequentati, nonché i periodi di lavoro già svolti e quelli obbligatori per normativa di settore. Ferme restando le disposizioni di legge circa la visita medica preventiva e le visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente dell'impresa.

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